PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 12, primo comma, della legge provinciale di Bolzano 20 agosto 1972 n. 15 (Legge di riforma dell'edilizia abitativa), cosi' come sostituito dall'art. 5 della l.prov. Bolzano 22 maggio 1978 n. 23 nella parte in cui, limitatamente all'indennita' d'esproprio da attribuirsi ai terreni agricoli senza attitudine edificatoria, si richiama al giusto prezzo, determinato in modo vincolante dall'ufficio tecnico provinciale, sulla base dei parametri fissati dalla Commissione provinciale. Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, secondo comma, della legge provinciale di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15 (come sostituito dall'art. 5 della l.prov. di Bolzano 22 maggio 1978 n. 23) sollevata dalla Corte d'Appello di Trento, con ordinanza 18 marzo 1986 (n. 518/86 reg.ord) in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0757