PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 12, primo comma,
 della legge provinciale di Bolzano 20 agosto 1972  n.  15  (Legge  di
 riforma  dell'edilizia  abitativa), cosi' come sostituito dall'art. 5
 della l.prov. Bolzano 22 maggio  1978  n.  23  nella  parte  in  cui,
 limitatamente  all'indennita'  d'esproprio  da attribuirsi ai terreni
 agricoli senza attitudine edificatoria, si richiama al giusto prezzo,
 determinato  in  modo  vincolante  dall'ufficio  tecnico provinciale,
 sulla base dei parametri fissati dalla Commissione provinciale.
    Dichiara  non  fondata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 13, secondo comma, della legge provinciale  di  Bolzano  20
 agosto  1972,  n.  15  (come  sostituito dall'art. 5 della l.prov. di
 Bolzano 22 maggio 1978 n. 23)  sollevata  dalla  Corte  d'Appello  di
 Trento,   con   ordinanza  18  marzo  1986  (n.  518/86  reg.ord)  in
 riferimento agli artt. 3 e 42 Cost.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GALLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0757