ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sicilia notificato il 25 maggio 1979, depositato in Cancelleria il 30 maggio 1979 ed iscritto al n. 15 del registro ricorsi 1979, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto emesso dal Ministro per i lavori pubblici in data 1 marzo 1979, n. 145, relativo alla sostituzione del Presidente e di un componente della Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Sicilia; Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore; Udito l'avv. Guido Aula per la Regione Sicilia; Ritenuto in fatto 1. - La Regione siciliana, con ricorso notificato il 25 maggio 1979 al Presidente del Consiglio dei Ministri, ha promosso conflitto di attribuzioni avverso il decreto emesso il 1 marzo 1979 (n. 145) del Ministro per i lavori pubblici, relativo alla sostituzione del presidente e di un componente della Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Sicilia. Nel ricorso si espone che dette Commissioni furono istituite, presso ciascun provveditorato regionale alle opere pubbliche, con il d.P.R. 23 maggio 1964, n. 655, con il compito di decidere i ricorsi proposti contro tutte le assegnazioni e le declaratorie pronunciate dalle Commissioni provinciali e contro le assegnazioni, disposte da pubbliche amministrazioni, di alloggi costruiti a totale carico dello Stato o col suo concorso o contributo. A tali commissioni fu altresi' attribuito il compito di svolgere le funzioni gia' spettanti alla Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica (art. 131, paragrafo I e II e dagli artt. 133, 228 e 229 del testo unico approvato con R.D. n. 1165 del 30 aprile 1938 e successive modificazioni ed integrazioni nonche' dell'art. 14 del d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2). Alla stregua dell'art. 20 del citato d.P.R. 23 maggio 1964 n. 655, dette commissioni dovevano essere nominate "con decreto del Ministro per i lavori pubblici" per la durata di quattro anni. Cio' premesso, nel ricorso si espone che - innovando rispetto o quanto in precedenza disposto dal d.P.R. 30 luglio 1950, n. 878 - le vigenti norme di attuazione dello Statuto per la Regione siciliana in materia di opere pubbliche, contenute nel d.P.R. 1 luglio 1977, n. 683 hanno stabilito (art. 4) che "la Regione esercita le attribuzioni dell'Amministrazione dello Stato nelle materie attinenti all'edilizia economica e popolare o comunque sovvenzionata". Unica eccezione e' costituita dalla riserva al Ministero della difesa delle competenze in materia di costruzione ed assegnazione di alloggi da destinare a dipendenti dell'Amministrazione militare, per esigenze di servizio. Pertanto il decreto impugnato dovrebbe essere annullato per violazione dell'art. 4 del d.P.R. n. 683 del 1977, in relazione agli articoli 14 e 20 dello Statuto della Regione siciliana, previa declaratoria che la nomina (ed ove occorra la sostituzione) del Presidente e dei componenti della Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Sicilia, istituita con l'art. 19 del d.P.R. 23 maggio 1964, n. 655 presso ciascun Provveditorato regionale alle opere pubbliche, spetta alla Regione siciliana e, per essa, all'Assessore regionale per i lavori pubblici. 2. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri non si e' costituito. Considerato in diritto 1. - La questione, oggetto del conflitto, consiste nello stabilire se il decreto del Ministro dei lavori pubblici 1 marzo 1979, n. 145 - col quale si e' provveduto a sostituire il presidente ed un componente della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Sicilia - sia stato emanato in contrasto con l'art. 4 del d.P.R. 1 luglio 1977 n. 683 e in violazione degli artt. 14 e 20 dello Statuto della Regione siciliana. 2. - La Corte ritiene fondata la censura di invasione operata dal decreto ministeriale anzi detto nella competenza regionale posta dall'art. 4 del d.P.R. 1 luglio 1977, n. 683, che, sostituendo l'art. 5 del d.P.R. 30 luglio 1950, n. 878 (recante norme di attuazione dello statuto della Regione sicilana concernenti le opere pubbliche), conferisce alla regione "le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato nelle materie attinenti all'edilizia economica e popolare o comunque sovvenzionata". Non e' dubbio che in tale materia sia compresa quella relativa alla nomina del presidente e dei membri della Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Sicilia. 3. - Le commissioni di vigilanza sono state istituite presso i provveditorati regionali delle opere pubbliche dal d.P.R. 24 maggio 1964, n. 655, con competenza in materia di assegnazione (e di decadenza) degli alloggi economici e popolari e di ricorsi attinenti a tali materie. Alle commissioni sono devolute inoltre le funzioni gia' attribuite alla Commissione di vigilanza per l'edilizia economica e popolare dall'art. 131, parag. 1 e 2 e dagli artt. 133, 228 e 229 del t.u. 30 aprile 1938 n. 1165 e successive modificazioni e integrazioni nonche' dall'art. 14 d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2. La nomina delle anzidette commissioni regionali e' devoluta dall'art. 20 del d.P.R. n. 655 del 1964 al Ministro per i lavori pubblici. Stante la stretta inerenza, anzi l'appartenenza, dei compiti devoluti alle Commissione alle materie relative all'edilizia economica e popolare e l'attribuzione di queste alla competenza della Regione Sicilia, non e' dubbio che la nomina della commissione regionale siciliana spetti alla Regione e rientri nella competenza dell'Assessore ai lavori pubblici. Tale competenza assessoriale trova base nell'art. 4 d.P.R. n. 683 del 1977 (che dispone l'attribuzione alla regione dell'anzidetta materia), interpretato alla stregua degli artt. 14, 20 e 43 dello Statuto della Regione siciliana. La fondatezza di tale interpretazione e' testualmente confermata dal secondo comma dell'art. 4 delle norme di attuazione dello Statuto, modificate ed integrate col d.P.R. n. 683 del 1977 cit., che della originaria competenza statale fa espressamente salve soltanto le attribuzioni spettanti al Ministero delle difesa in materia di costruzione ed assegnazione di alloggi da destinare a dipendenti dell'amministrazione militare per esigenze di servizio.