ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sicilia notificato il
 25 maggio 1979, depositato  in  Cancelleria  il  30  maggio  1979  ed
 iscritto  al  n.  15  del  registro  ricorsi  1979,  per conflitto di
 attribuzione sorto a seguito del decreto emesso dal  Ministro  per  i
 lavori  pubblici  in  data  1›  marzo  1979,  n.  145,  relativo alla
 sostituzione del Presidente e  di  un  componente  della  Commissione
 regionale  di  vigilanza  per  l'edilizia economica e popolare per la
 Sicilia;
    Udito  nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore
 Gabriele Pescatore;
    Udito l'avv. Guido Aula per la Regione Sicilia;
                            Ritenuto in fatto
    1.  -  La  Regione  siciliana, con ricorso notificato il 25 maggio
 1979 al Presidente del Consiglio dei Ministri, ha promosso  conflitto
 di  attribuzioni  avverso il decreto emesso il 1› marzo 1979 (n. 145)
 del Ministro per i lavori pubblici, relativo  alla  sostituzione  del
 presidente   e  di  un  componente  della  Commissione  regionale  di
 vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Sicilia.
    Nel  ricorso  si  espone  che  dette Commissioni furono istituite,
 presso ciascun provveditorato regionale alle opere pubbliche, con  il
 d.P.R.  23  maggio 1964, n. 655, con il compito di decidere i ricorsi
 proposti contro tutte le assegnazioni e le  declaratorie  pronunciate
 dalle  Commissioni  provinciali e contro le assegnazioni, disposte da
 pubbliche amministrazioni, di alloggi costruiti a totale carico dello
 Stato o col suo concorso o contributo. A tali commissioni fu altresi'
 attribuito il compito di svolgere le  funzioni  gia'  spettanti  alla
 Commissione  di  vigilanza per l'edilizia popolare ed economica (art.
 131, paragrafo I e II e dagli artt. 133, 228 e 229  del  testo  unico
 approvato   con  R.D.  n.  1165  del  30  aprile  1938  e  successive
 modificazioni ed integrazioni nonche'  dell'art.  14  del  d.P.R.  17
 gennaio 1959, n. 2).
    Alla stregua dell'art. 20 del citato d.P.R. 23 maggio 1964 n. 655,
 dette commissioni dovevano essere nominate "con decreto del  Ministro
 per i lavori pubblici" per la durata di quattro anni.
    Cio'  premesso,  nel  ricorso si espone che - innovando rispetto o
 quanto in precedenza disposto dal d.P.R. 30 luglio 1950, n. 878 -  le
 vigenti norme di attuazione dello Statuto per la Regione siciliana in
 materia di opere pubbliche, contenute nel d.P.R. 1› luglio  1977,  n.
 683 hanno stabilito (art. 4) che "la Regione esercita le attribuzioni
 dell'Amministrazione dello Stato nelle materie attinenti all'edilizia
 economica  e  popolare  o comunque sovvenzionata". Unica eccezione e'
 costituita dalla riserva al Ministero della difesa  delle  competenze
 in  materia  di costruzione ed assegnazione di alloggi da destinare a
 dipendenti dell'Amministrazione militare, per esigenze di servizio.
    Pertanto  il  decreto  impugnato  dovrebbe  essere  annullato  per
 violazione dell'art. 4 del d.P.R. n. 683 del 1977, in relazione  agli
 articoli  14  e  20  dello  Statuto  della  Regione siciliana, previa
 declaratoria che la nomina  (ed  ove  occorra  la  sostituzione)  del
 Presidente  e dei componenti della Commissione regionale di vigilanza
 per l'edilizia economica e popolare per  la  Sicilia,  istituita  con
 l'art.   19  del  d.P.R.  23  maggio  1964,  n.  655  presso  ciascun
 Provveditorato regionale alle opere pubbliche,  spetta  alla  Regione
 siciliana e, per essa, all'Assessore regionale per i lavori pubblici.
    2.   -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  non  si  e'
 costituito.
                         Considerato in diritto
    1. - La questione, oggetto del conflitto, consiste nello stabilire
 se il decreto del Ministro dei lavori pubblici 1› marzo 1979, n.  145
 -  col  quale  si  e'  provveduto  a  sostituire  il presidente ed un
 componente della commissione regionale di  vigilanza  per  l'edilizia
 economica  e popolare per la Sicilia - sia stato emanato in contrasto
 con l'art. 4 del d.P.R.  1› luglio 1977 n. 683 e in violazione  degli
 artt. 14 e 20 dello Statuto della Regione siciliana.
    2.  - La Corte ritiene fondata la censura di invasione operata dal
 decreto ministeriale anzi  detto  nella  competenza  regionale  posta
 dall'art.  4  del  d.P.R.  1›  luglio  1977, n. 683, che, sostituendo
 l'art. 5 del  d.P.R.  30  luglio  1950,  n.  878  (recante  norme  di
 attuazione  dello statuto della Regione sicilana concernenti le opere
 pubbliche),    conferisce    alla    regione     "le     attribuzioni
 dell'amministrazione dello Stato nelle materie attinenti all'edilizia
 economica e popolare o comunque sovvenzionata".
    Non  e'  dubbio  che  in tale materia sia compresa quella relativa
 alla nomina del presidente e dei membri della  Commissione  regionale
 di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Sicilia.
    3.  -  Le  commissioni  di vigilanza sono state istituite presso i
 provveditorati regionali delle opere pubbliche dal d.P.R.  24  maggio
 1964,  n.  655,  con  competenza  in  materia  di  assegnazione (e di
 decadenza) degli alloggi economici e popolari e di ricorsi  attinenti
 a  tali  materie.  Alle commissioni sono devolute inoltre le funzioni
 gia'  attribuite  alla  Commissione  di  vigilanza   per   l'edilizia
 economica  e  popolare dall'art. 131, parag. 1 e 2 e dagli artt. 133,
 228 e 229 del t.u. 30 aprile 1938 n. 1165 e successive  modificazioni
 e integrazioni nonche' dall'art. 14 d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2.
    La  nomina  delle  anzidette  commissioni  regionali  e'  devoluta
 dall'art. 20 del d.P.R. n. 655 del 1964  al  Ministro  per  i  lavori
 pubblici.
    Stante  la  stretta  inerenza,  anzi  l'appartenenza,  dei compiti
 devoluti  alle  Commissione  alle   materie   relative   all'edilizia
 economica e popolare e l'attribuzione di queste alla competenza della
 Regione Sicilia, non  e'  dubbio  che  la  nomina  della  commissione
 regionale  siciliana  spetti  alla Regione e rientri nella competenza
 dell'Assessore ai lavori pubblici. Tale competenza assessoriale trova
 base  nell'art.  4 d.P.R. n. 683 del 1977 (che dispone l'attribuzione
 alla regione dell'anzidetta materia), interpretato alla stregua degli
 artt. 14, 20 e 43 dello Statuto della Regione siciliana.
    La  fondatezza  di tale interpretazione e' testualmente confermata
 dal secondo  comma  dell'art.  4  delle  norme  di  attuazione  dello
 Statuto, modificate ed integrate col d.P.R. n. 683 del 1977 cit., che
 della originaria competenza statale fa espressamente  salve  soltanto
 le  attribuzioni  spettanti  al  Ministero delle difesa in materia di
 costruzione ed assegnazione di  alloggi  da  destinare  a  dipendenti
 dell'amministrazione militare per esigenze di servizio.