PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  inammissibile la questione di legittimita' costituzionale
 degli artt.  1,10  e  25  del  r.d.-l.  21  febbraio  1938,  n.  246,
 convertito  nella  l. 4 giugno 1938, n. 880 (Disciplina del canone di
 abbonamento radiotelevisivo), sollevata dal Tribunale di  Torino  con
 ordinanza 14 maggio 1982 in riferimento all'art. 3 Cost.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GALLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0762