PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 della legge della Regione Umbria 11 maggio 1979 n.  20  ("Sovvenzione
 annua   a   favore   della   Societa'   Mediterranea  strade  ferrate
 umbro-aretine  per  l'esercizio  delle   autolinee   sostitutive   ed
 integrative  delle ferrovie Terni-Umbertide con diramazione Ponte San
 Giovanni-Perugia e Umbertide-San Sepolcro") sollevata in  riferimento
 agli artt. 41, secondo e terzo comma, 97, 42, secondo comma, 24 e 113
 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: CAIANIELLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0819