PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale della legge della Regione Umbria 11 maggio 1979 n. 20 ("Sovvenzione annua a favore della Societa' Mediterranea strade ferrate umbro-aretine per l'esercizio delle autolinee sostitutive ed integrative delle ferrovie Terni-Umbertide con diramazione Ponte San Giovanni-Perugia e Umbertide-San Sepolcro") sollevata in riferimento agli artt. 41, secondo e terzo comma, 97, 42, secondo comma, 24 e 113 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0819