PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10, settimo comma, legge 6 agosto 1967, n. 699 (Disciplina dell'Ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto) limitatamente alle parole "e se la differenza d'eta' tra i due coniugi non sia maggiore di anni 20"; Dichiara - a norma dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimita' costituzionale: a) dell'art. 81, terzo comma, t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092 (Norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) limitatamente alle parole "e che la differenza di eta' tra i coniugi non superi i venticinque anni"; b) dell'art. 6, secondo comma, (modificato per effetto della sentenza di questa Corte 15 febbraio 1980, n. 15) legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) limitatamente alle parole "e la differenza di eta' tra i coniugi non superi i venticinque anni". Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0856