PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  10,  settimo
 comma, legge 6 agosto  1967,  n.  699  (Disciplina  dell'Ente  "Fondo
 trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto)
 limitatamente alle parole "e  se  la  differenza  d'eta'  tra  i  due
 coniugi non sia maggiore di anni 20";
    Dichiara  -  a  norma  dell'art.  27  l.  11  marzo  1953, n. 87 -
 l'illegittimita' costituzionale:
      a)  dell'art.  81,  terzo  comma,  t.u.  approvato con d.P.R. 29
 dicembre 1973,  n.1092  (Norme  sul  trattamento  di  quiescenza  dei
 dipendenti  civili  e militari dello Stato) limitatamente alle parole
 "e che la differenza di eta' tra i coniugi non superi  i  venticinque
 anni";
      b)  dell'art.  6,  secondo  comma, (modificato per effetto della
 sentenza di questa Corte 15 febbraio 1980, n. 15) legge  22  novembre
 1962,   n.   1646  (Modifiche  agli  ordinamenti  degli  Istituti  di
 previdenza presso il Ministero del tesoro) limitatamente alle  parole
 "e  la  differenza  di  eta'  tra  i coniugi non superi i venticinque
 anni".
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: BORZELLINO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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