PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art.  2,  comma  secondo,  d.l.   10
 luglio  1982  n. 429 convertito in l. 7 agosto 1982 n. 516, sollevata
 in riferimento all'art. 3 Cost. dalla Corte di appello di Trieste con
 l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.
                    Il Presidente e redattore: SAJA
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0862