PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi:
       1)  dichiara  la  manifesta inammissibilita' della questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 31 l. 28 febbraio 1986  n.  41,
 in  riferimento agli artt. 3, 53, 81, Cost., sollevata dal Pretore di
 Messina (ord. 1-4/1988 R.O.);
       2)  dichiara  la  manifesta  infondatezza  della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 31 nn. 1, 8, 9, 11, 13, 14 e 15
 l.  28  febbraio  1986  n.  41,  in riferimento agli artt. 3, 36, 53,
 Cost., sollevata dai  Pretori  di  Lecco  (ord.  n.  845/1987  R.O.),
 Sondrio (ord. 24/1988 R.O.), Pisa (ord. 28/1988 R.O.);
       3)  dichiara  la  manifesta inammissibilita' della questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 31 n. 10 l. 28 febbraio 1986 n.
 41,  gia'  dichiarato  costituzionalmente illegittimo con sentenza n.
 431 del 1987.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: BORZELLINO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0864