PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi: 1) dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 31 l. 28 febbraio 1986 n. 41, in riferimento agli artt. 3, 53, 81, Cost., sollevata dal Pretore di Messina (ord. 1-4/1988 R.O.); 2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 31 nn. 1, 8, 9, 11, 13, 14 e 15 l. 28 febbraio 1986 n. 41, in riferimento agli artt. 3, 36, 53, Cost., sollevata dai Pretori di Lecco (ord. n. 845/1987 R.O.), Sondrio (ord. 24/1988 R.O.), Pisa (ord. 28/1988 R.O.); 3) dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 31 n. 10 l. 28 febbraio 1986 n. 41, gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 431 del 1987. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0864