PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti   i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza  della
 questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  23  d.P.R.  26
 ottobre    1972    n.    643   (Istituzione   dell'imposta   comunale
 sull'incremento di valore degli immobili) in riferimento all'art.  76
 Cost.,  sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di La
 Spezia con le ordinanze indicate in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: BORZELLINO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0865