PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi: a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 49, primo comma, della legge 3 maggio 1982, n. 203 ("Norme sui contratti agrari"), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli - Sezione specializzata Agraria, con le ordinanze indicate in epigrafe (R.O. nn. 1180 e 1181/84); b) dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 42 della stessa legge, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli - Sezione specializzata Agraria, con l'ordinanza indicata in epigrafe (R.O. n. 1181/84). Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0866