PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi:
       a)  dichiara  la  manifesta  infondatezza  della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 49, primo comma, della legge  3
 maggio  1982,  n.  203  ("Norme sui contratti agrari"), sollevata, in
 riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione,  dal  Tribunale
 di  Napoli - Sezione specializzata Agraria, con le ordinanze indicate
 in epigrafe (R.O. nn. 1180 e 1181/84);
       b)  dichiara  la  manifesta inammissibilita' della questione di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  42   della   stessa   legge,
 sollevata,   in   riferimento  all'art.  3  della  Costituzione,  dal
 Tribunale di Napoli - Sezione specializzata Agraria, con  l'ordinanza
 indicata in epigrafe (R.O. n. 1181/84).
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: BORZELLINO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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