PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 46, primo  e  terzo  comma,  in  riferimento
 all'art.  3,  secondo  comma, e 4, primo comma, della legge 11 luglio
 1980, n. 312 ("Nuovo  assetto  retributivo-funzionale  del  personale
 civile e militare dello Stato"), sollevata, in riferimento agli artt.
 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per
 l'Emilia-Romagna,  Sezione  di  Parma,  con  l'ordinanza  indicata in
 epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                         Il redattore: CASAVOLA
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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