PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti   i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza  delle
 questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 51, secondo comma,
 del  d.P.R.  11  luglio  1980,  n.  382 ("Riordinamento della docenza
 universitaria, relativa fascia di formazione nonche'  sperimentazione
 organizzativa  e  didattica"),  sollevate,  in  relazione all'art. 76
 della Costituzione, tenuto conto dell'art. 5, quarto comma, lett. a),
 e  secondo  comma,  della  legge  21 febbraio 1980, n. 28 ("Delega al
 Governo per il riordinamento della docenza universitaria  e  relativa
 fascia  di  formazione,  e  per  la  sperimentazione  organizzativa e
 didattica"), e in relazione agli artt. 3, primo  comma,  e  97  della
 Costituzione,  nonche'  dell'art.  10 della legge 9 dicembre 1985, n.
 705 ("Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al  decreto  del
 Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento
 della docenza universitaria, relativa fascia  di  formazione  nonche'
 sperimentazione  organizzativa e didattica"), sollevata, in relazione
 agli artt. 3, 24, 97, 134, 136 e 137 della Costituzione e dell'art. 1
 della  legge costituzionale n. 1 del 1948, con riferimento agli artt.
 76 e 77 della Costituzione, dal  Tribunale  amministrativo  regionale
 per il Lazio con le ordinanze indicate in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                         Il redattore: CASAVOLA
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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