PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 51, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 ("Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica"), sollevate, in relazione all'art. 76 della Costituzione, tenuto conto dell'art. 5, quarto comma, lett. a), e secondo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 ("Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica"), e in relazione agli artt. 3, primo comma, e 97 della Costituzione, nonche' dell'art. 10 della legge 9 dicembre 1985, n. 705 ("Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica"), sollevata, in relazione agli artt. 3, 24, 97, 134, 136 e 137 della Costituzione e dell'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948, con riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CASAVOLA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0877