ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nei  giudizi  promossi  con ricorsi delle Regioni Liguria e Lombardia
 notificati il 7 settembre 1979 e il 3  gennaio  1980,  depositati  in
 Cancelleria  il 14 settembre 1979 e il 18 gennaio 1980 ed iscritti al
 n. 26 del registro ricorsi 1979 e al n. 3 del registro ricorsi  1980,
 per  conflitti  di  attribuzione  sorti  a  seguito  delle  Note  del
 Commissario  del  Governo  per  le  Regioni   Liguria   e   Lombardia
 rispettivamente  del  5  luglio  e  del  27  ottobre  1979,  recanti:
 "Assoggettamento all'obbligo di  rendicontazione  e  al  giudizio  di
 conto   dei   tesorieri  regionali"  e  (per  la  Regione  Lombardia)
 dell'ordinanza della Corte dei conti - Sezione II  giurisdizionale  -
 n. 015/79 del 7 febbraio 1979;
    Visti  gli  atti  di costituzione del Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  9  febbraio  1988  il  Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Uditi   l'Avvocato   Sergio   Panunzio  per  la  Regione  Liguria,
 l'Avvocato Umberto Pototschnig per la Regione Lombardia e  l'Avvocato
 dello  Stato  Giorgio  Azzariti  per  il Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  La  Regione  Liguria,  con  ricorso  7  settembre  1979, ha
 sollevato conflitto di attribuzione in relazione alla nota  5  luglio
 1979 n. 49430 (pervenuta alla Regione il 10 dello stesso mese) con la
 quale il Commissario del Governo, su istruzioni  del  Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri,  portava  a  conoscenza  del Presidente del
 Consiglio regionale e  del  Presidente  della  Giunta  della  Liguria
 medesima l'ordinanza 7 febbraio 1979 della Corte dei conti (2a Sez.),
 che ingiungeva agli istituti di tesoreria delle regioni di presentare
 i  conti  giudiziali  della  gestione  delle entrate e delle spese di
 contabilita' regionale. La stessa Regione, inoltre, ha precisato  nel
 suo  ricorso  di  proporre  conflitto,  "per quanto possa occorrere",
 anche in relazione alla predetta ordinanza  della  Corte  dei  conti,
 ritenendo  la  "pretesa"  da  questa  avanzata  priva  di  fondamento
 giuridico ed invasiva della sfera  di  competenze  costituzionalmente
 garantita alla Regione.
    A  sostegno  della  propria  richiesta,  la ricorrente osserva che
 dalla legislazione vigente e, in particolare, dall'art. 44  del  T.U.
 delle   leggi  sulla  Corte  dei  conti  si  desume  che,  mentre  e'
 riconosciuta a tale Corte  una  giurisdizione  generale  in  tema  di
 rendiconto  del denaro dello Stato, al contrario, per quanto riguarda
 le altre amministrazioni pubbliche, il giudizio della Corte dei conti
 puo'  avvenire soltanto se previsto da leggi speciali e nei limiti di
 queste ultime. Il silenzio della legge in relazione  ai  conti  delle
 amministrazioni  regionali  porterebbe  a  escludere  la legittimita'
 della "pretesa" formulata dallo Stato con gli atti  impugnati,  tanto
 piu'  che  anche  leggi recenti, come la legge 19 maggio 1976, n. 335
 (art. 31), non operano alcuna estensione del  giudizio  di  conto  ai
 tesorieri regionali.
    Un'ulteriore  conferma  di  tale  posizione  deriverebbe, sempre a
 giudizio della ricorrente, tanto dal fatto che, se si  accettasse  la
 prospettazione  del Governo si stabilirebbe uno sbilanciamento tra la
 disciplina del controllo preventivo sugli atti regionali (affidato  a
 organi  della  regione)  e  quella  del  controllo successivo (che si
 presume  affidato  alla  Corte  dei  conti),  quanto  dalla  positiva
 affermazione  dell'art.  28  della  legge n. 335 del 1976, che affida
 alla legge regionale l'approvazione del rendiconto delle regioni.
    Da   tutto   cio',   conclude   la  ricorrente,  sembra  desumersi
 l'insussistenza dell'obbligo del tesoriere regionale  di  rendere  il
 conto   giudiziale  alla  Corte  dei  conti  e,  di  conseguenza,  la
 fondatezza del ricorso proposto.
    2.  -  In  rappresentanza e in difesa del Presidente del Consiglio
 dei  Ministri  si  e'  costituita,  in  data   25   settembre   1979,
 l'Avvocatura  Generale  dello  Stato,  la  quale  ha  chiesto che sia
 dichiarata, in via pregiudiziale, l'inammissibilita' del  ricorso  o,
 comunque, l'infondatezza dello stesso.
    Dopo  aver  ricordato che l'ordinanza della Corte dei conti qui in
 contestazione ha avuto origine da un concreto  giudizio  relativo  ad
 altra  regione (Campania) e che essa aveva lo scopo di delineare, per
 via  analogica,  alcune  regole  concernenti  la   redazione   e   la
 presentazione  dei conti giudiziali da parte dei tesorieri regionali,
 l'Avvocatura afferma che la nota del Commissario del Governo  per  la
 Liguria,  oggetto  del  presente  giudizio,  ha dato esecuzione a una
 precedente nota del Consiglio  dei  Ministri,  adottata  in  data  30
 maggio 1979, la quale disponeva che si portasse l'anzidetta ordinanza
 a conoscenza  dei  competenti  organi  regionali.  Su  tale  premessa
 l'Avvocatura  chiede  che  sia dichiarato inammissibile il ricorso in
 ragione dell'inidoneita' dell'atto formalmente impugnato  -  la  nota
 commissariale  -  a  determinare  l'invasione  o la menomazione delle
 competenze regionali, trattandosi di un atto  che,  lungi  dal  porre
 obblighi, si limita a portare a conoscenza degli organi della Regione
 Liguria un'ordinanza che afferma un obbligo  in  relazione  ad  altro
 giudizio e ad altra regione. Ne', d'altra parte, si potrebbe ritenere
 ammissibiile il ricorso interpretandolo come sostanzialmente proposto
 avverso  l'ordinanza  della Corte dei conti prima ricordata, poiche',
 trattandosi di un atto emesso nel corso di un giudizio al  quale  era
 estranea   la   Regione   Liguria,   il  relativo  obbligo  non  puo'
 considerarsi  diretto  contro  quest'ultima  e  non  puo',  pertanto,
 ritenersi realmente invasivo delle competenze della ricorrente.
    In   ogni   caso,  il  ricorso,  a  giudizio  dell'Avvocatura,  va
 dichiarato  infondato  sulla  base  della   costante   giurisprudenza
 costituzionale,  la  quale  afferma  che,  in mancanza di un'espressa
 esclusione legislativa della competenza  della  Corte  dei  conti  in
 materia  di  contabilita'  regionale,  deve  riconoscersi  "capacita'
 espansiva alla disciplina dettata dal T.U. del 1934  per  gli  agenti
 contabili  dello  Stato,  consentendone l'estensione a situazioni non
 espressamente  regolate  in   modo   specifico".   La   mancanza   di
 un'esplicita   disposizione   nella   legge  n.  335  del  1976,  che
 attribuisca  alla  Corte  dei  conti  la  giurisdizione   sui   conti
 regionali,  non  implica,  pertanto,  esclusione  di tale competenza,
 cosi' come non la implica  l'analoga  omissione  nell'art.  31  della
 stessa  legge,  tanto  piu' che quest'ultimo afferma la giurisdizione
 della Corte dei conti in materia di responsabilita' amministrativa, e
 non gia' in quella contabile.
    Dopo   aver   sottolineato  che  non  esiste  alcun  principio  di
 corrispondenza tra controlli preventivi (di  tipo  amministrativo)  e
 controlli  successivi  (di tipo giurisdizionale) e che, percio', puo'
 ben ammettersi che i  primi  siano  compiuti  da  organi,  statali  o
 regionali,  diversi dalla Corte dei conti e i secondi da quest'ultima
 come giudice contabile, l'Avvocatura  dello  Stato  contesta  che  la
 previsione dell'art. 28 della legge n. 335 del 1976, secondo la quale
 il  rendiconto  generale  della  regione  va  approvato   con   legge
 regionale,  possa  esser  interpretato come preclusivo della relativa
 giurisdizione  della  Corte  dei  conti,  cosi'  come   non   lo   e'
 l'approvazione   con   legge   del  rendiconto  statale  operata  dal
 Parlamento  (come,  del  resto,  ha  gia'   riconosciuto   la   Corte
 costituzionale con la sentenza n. 63 del 1973).
    3.  -  In  data 27 dicembre 1979 la Regione Lombardia ha sollevato
 conflitto di attribuzione nei confronti di indentica nota adottata il
 27  ottobre  1979  dal  Commissario del Governo per quella regione e,
 "per quanto necessario", nei confronti della stessa  ordinanza  della
 Corte dei conti oggetto del precedente ricorso.
    Oltre a svolgere argomenti analoghi a quelli dedotti dalla Regione
 Liguria, la ricorrente sostiene l'impossibilita' di applicare in  via
 analogica  alle  amministrazioni  regionali  principi affermati per i
 tesorieri e i dipendenti statali, ai quali si e' finora  riferita  la
 giurisprudenza costituzionale. Il principio della "necessarieta'" del
 giudizio di conto sulle gestioni del  denaro  pubblico  non  implica,
 secondo  la  ricorrente,  che questa esigenza debba esser soddisfatta
 nelle stesse forme e negli stessi modi previsti per i conti  statali.
 Tanto  piu'  cio'  vale  se  si  tiene presente che, a giudizio della
 ricorrente, la stessa Corte dei  conti  ha  lasciato  intendere  piu'
 volte  di  non  ritenere  sottoposte  all'obbligo  del  rendiconto le
 regioni a  statuto  ordinario  nell'esercizio  di  funzioni  ad  esse
 trasferite (e non gia' delegate).
    Anche  in  questo  giudizio si e' costituita l'Avvocatura Generale
 dello Stato, in  rappresentanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri,  adducendo  le  stesse  richieste  e gli stessi motivi gia'
 enunciati nel precedente giudizio.
    4.  -  In  prossimita'  dell'udienza  ha presentato una memoria la
 Regione Lombardia  con  la  quale  si  contestano  le  argomentazioni
 dell'Avvocatura   dello   Stato   tanto  in  relazione  alla  pretesa
 inammissibilita'  del  ricorso  quanto  in   relazione   all'asserita
 infondatezza dello stesso.
    Sul   primo   punto  la  Regione  ricorda  che  la  giurisprudenza
 costituzionale non ritiene necessario, ai fni dell'ammissibilita' del
 conflitto, che l'atto ritenuto invasivo abbia carattere autoritativo,
 ma individua  la  possibilita'  che  le  competenze  regionali  siano
 attualmente e concretamente menomate anche attraverso atti contenenti
 direttive o istruzioni. Poiche' la nota del Commissario  del  Governo
 qui  impugnata interpreta l'ordinanza della Corte dei conti nel senso
 di un'ingiunzione rivolta "agli istituti di tesoreria delle  Regioni"
 (e quindi anche a quello della Regione Lombardia) affiche' presentino
 i rendiconti, si deve ritenere  che  anche  il  caso  presente  debba
 rientrare fra le ipotesi di ammissibilita' appena ricordate.
    Quanto  al  merito,  la  Regione  contesta  la  ricostruzione  del
 giudizio sul conto operata dall'Avvocatura,  secondo  la  quale  tale
 giudizio,  avendo  natura giurisdizionale, non puo' menomare la sfera
 di competenza regionale. Al contrario, poiche' non puo'  negarsi  che
 la  prima  fase  del giudizio, la quale si conclude con il decreto di
 discarico  (nel  caso  che  il  conto  chiuda  in  pareggio   e   sia
 riconosciuto  regolare),  abbia  natura  amministrativa e che la fase
 giurisdizionale vera e propria deve considerarsi eventuale (nel  caso
 di  mancata presentazione del conto o di irregolarita' dello stesso),
 la competenza della Corte dei conti, riguardo alla fase iniziale  del
 giudizio  di conto, non appare in nessun modo giustificata e non puo'
 essere riconosciuta in assenza di  una  legge  che  l'affermi  e  che
 armonizzi le norme previste per le amministrazioni statali con quelle
 applicabili presso le singole amministrazioni regionali,  soprattutto
 in relazione al regime dei controlli preventivi.
    Su   tale   base,  la  Regione  Lombardia  auspica  che  la  Corte
 costituzionale rimediti sulla propria giurisprudenza, giudicata dalla
 ricorrente  troppo  estensiva  e,  comunque, tale da imbattersi negli
 scogli appena detti: la mancanza di una  legge  che  sottoponga  alla
 giurisdizione  contabile  della  Corte dei conti i bilanci consuntivi
 regionali e coordini il complesso sistema dei controlli.
                         Considerato in diritto
    1.  -  Con i due ricorsi indicati in epigrafe la Regione Liguria e
 la Regione Lombardia sollevano conflitto di attribuzione in relazione
 alle  note, di identico contenuto, del Commissario del Governo per le
 rispettive regioni - emessa, l'una, il 5 luglio 1979 e,  l'altra,  il
 27  ottobre  1979 - con le quali si portava a conoscenza delle stesse
 che, nel corso di un giudizio sul conto  relativo  ad  altra  Regione
 (Campania), la Corte dei conti, Sez. 2a, aveva adottato l'ordinanza 7
 febbraio 1979, contenente un'ingiunzione ai  tesorieri  regionali  di
 presentare  i  conti  giudiziali della gestione delle entrate e delle
 spese di contabilita' regionale.
    Con  i  medesimi  ricorsi  le  stesse Regioni chiedono "per quanto
 possa occorrere" che i  presenti  giudizi  siano  estesi  anche  alla
 predetta  ordinanza  della  Corte  dei  conti  riportata  nella  nota
 commissariale direttamente impugnata.
    In   relazione  a  tali  atti,  le  ricorrenti  chiedono  che  sia
 dichiarato che non spetta allo Stato esigere, sulla base delle  norme
 sulla contabilita' statale, che i tesorieri regionali presentino alla
 Corte dei conti i bilanci consuntivi e,  di  conseguenza,  che  siano
 annullati  gli atti impugnati con i ricorsi introduttivi dei presenti
 giudizi.
    Poiche' tanto il ricorso della Regione Liguria quanto quello della
 Regione Lombardia sono  diretti  ad  ottenere  un'identica  pronunzia
 sulla  competenza  e ad annullare i medesimi atti, i relativi giudizi
 vanno riuniti per connessione al fine di essere decisi  con  un'unica
 sentenza.
    2.  -  Va,  innanzitutto, esaminata l'eccezione d'inammissibilita'
 sollevata dall'Avvocatura dello Stato, per conto del  Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri, in relazione alla pretesa inidoneita' degli
 atti impugnati ad esser ritenuti invasivi o  lesivi  della  sfera  di
 competenza propria delle regioni ricorrenti.
    E'  ormai  giurisprudenza  costante  di  questa  Corte considerare
 idoneo a innescare un conflitto  di  attribuzione  qualsiasi  atto  o
 comportamento  significante,  imputabile  allo  Stato o alla regione,
 purche' sia dotato di efficacia o di rilevanza esterna e sia  diretto
 ad esprimere in modo chiaro e inequivoco la pretesa di esercitare una
 data competenza, il cui svolgimento  possa  determinare  un'invasione
 attuale   dell'altrui   sfera   di   attribuzioni  o,  comunque,  una
 menomazione altrettanto attuale delle possibilita' di esercizio della
 medesima (cfr., ad esempio, sentt. nn. 11 e 12 del 1957, 17 del 1962,
 164 del 1963, 153 del 1967, 120 del 1979, 123 del 1980, 39 e 187  del
 1984, 217 e 286 del 1985, 123 e 152 del 1986).
    Su  questa  base,  anche  se,  come ricordano le ricorrrenti, sono
 stati riconosciuti idonei a dar vita a un conflitto  di  attribuzione
 persino  atti  interni  o  circolari  dotati  di  rilevanza esterna e
 contenenti  una  chiara  manifestazione   di   volonta'   in   ordine
 all'affermazione  di  una  propria competenza (v., ad esempio, sentt.
 nn. 11 del 1957, 17 del 1962, 50 e 84 del 1968), nello  stesso  tempo
 sono  stati dichiarati inammissibili conflitti originati da atti o da
 comportamenti interni all'amministrazione (statale o  regionale)  che
 erano  sprovvisti  di  una  qualche efficacia verso l'esterno (v., ad
 esempio, sent. n. 187 del 1984) o da atti  o  comportamenti  comunque
 privi   di   un   contenuto   obiettivamente  in  grado  di  produrre
 un'incidenza certa e attuale in ordine alla competenza ritenuta lesa.
 Sotto  quest'ultimo  profilo,  sono  stati considerati inidonei a dar
 vita a un conflitto atti che non  contenevano  "una  chiara,  univoca
 determinazione  di volonta'" riguardo all'affermazione di una propria
 competenza (v., ad esempio, sentt. nn. 12 del 1957, 164 del 1963, 120
 del 1979) ovvero che non andavano al di la' di un "dichiarato intento
 orientativo e interpretativo" (v. sent. n.  187  del  1984)  o,  piu'
 semplicemente,    che    esprimevano   "un   invito   piuttosto   che
 un'imposizione" (v. sent. n.  155  del  1977)  o  che  avevano  scopi
 meramente conoscitivi o di informazione (v. sent. n. 217 del 1985).
    In  quest'ultima  categoria  di  atti  rientrano anche le note dei
 Commissari del Governo che le  Regioni  ricorrenti  ritengono  lesive
 delle  proprie  competenze.  Come  si legge nel loro stesso testo, si
 tratta di note emesse dai Commissari del Governo, su istruzioni della
 Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  che  hanno  il dichiarato
 intento di portare a  conoscenza  delle  regioni  un'ordinanza  della
 Corte  dei  conti,  adottata  in  occasione  di un giudizio sul conto
 riguardante il tesoriere di una Regione (Campania) diversa da  quelle
 coinvolte nei presenti conflitti, con la quale, secondo quanto dicono
 le note medesime, "viene ingiunto agli istituti  di  tesoreria  delle
 Regioni di presentare i conti giudiziali della gestione delle entrate
 e delle spese di contabilita' regionale".
    Per   quanto   le   note   utilizzino  una  formulazione  ambigua,
 evidenziata  da  una  presunta   generalita'   dell'ingiunzione   che
 quest'ultima  non  ha  e  non  puo' avere (essendo in realta' diretta
 soltanto al tesoriere della Regione Campania), e per quanto la stessa
 ordinanza  in  piu'  di  un  passaggio della motivazione sembri voler
 esprimere un indirizzo intenzionalmente volto a trascendere  il  caso
 giudicato,   sta  di  fatto  che  le  note  commissariali  impugnate,
 obiettivamente considerate, non possono interpretarsi altro che  come
 una evidente pressione verso tutte le regioni a presentare alla Corte
 dei conti i bilanci consuntivi perche' siano sottoposti  al  giudizio
 di  conto. Ma una pressione, ancorche' insistente e formale, non puo'
 indubbiamente essere equiparata a quell'esercizio certo e attuale  di
 una  competenza che si assume come propria e, quindi, a quella chiara
 e  inequivoca  affermazione  di  una  propria  attribuzione  che   la
 consolidata  giurisprudenza  di  questa  Corte  considera presupposto
 indefettibile perche' possa ipotizzarsi una  menomazione  concreta  e
 attuale   delle  competenze  regionali  e  perche',  pertanto,  possa
 dichiararsi ammissibile un conflitto di attribuzione.
    3.  - Per motivi in parte analoghi vanno dichiarati inammissibili,
 per difetto di interesse delle Regioni ricorrenti, anche i  conflitti
 di  attribuzione sollevati in relazione all'ordinanza della Corte dei
 conti, Sez. 2a, emessa il 7 febbraio 1979 nel giudizio di  conto  nei
 confronti   dei   tesorieri  della  Regione  Campania.  Poiche'  tale
 ordinanza  e'  stata  adottata  in  un  procedimento  giurisdizionale
 rispetto  al  quale  le  Regioni ricorrenti sono del tutto estranee e
 poiche', pertanto, manca ogni possibilita' di considerare  quell'atto
 come  attualmente  invasivo della sfera di competenze garantita tanto
 alla Regione Liguria quanto alla  Regione  Lombardia,  non  puo'  non
 constatarsi   l'assenza   dei  presupposti  obiettivi  perche'  possa
 instaurarsi un giudizio per conflitto di attribuzione tra lo Stato  e
 le Regioni ricorrenti.