PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Nei riuniti giudizi per conflitto di attribuzione indicati in epigrafe, dichiara inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione sollevati dalla Regione Liguria e dalla regione Lombardia in relazione alle note dei Commissari del Governo per le rispettive regioni, adottate, l'una, il 5 luglio 1979 e, l'altra, il 27 ottobre 1979, nonche' in relazione all'ordinanza della Corte dei conti, Sez. 2a, del 7 febbraio 1979, come indicati in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C1105