PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Nei  riuniti  giudizi  per  conflitto  di  attribuzione indicati in
 epigrafe,  dichiara  inammissibili  i  ricorsi   per   conflitto   di
 attribuzione   sollevati   dalla  Regione  Liguria  e  dalla  regione
 Lombardia in relazione alle note dei Commissari del  Governo  per  le
 rispettive  regioni, adottate, l'una, il 5 luglio 1979 e, l'altra, il
 27 ottobre 1979, nonche' in relazione all'ordinanza della  Corte  dei
 conti, Sez. 2a, del 7 febbraio 1979, come indicati in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                       Il redattore: BALDASSARRE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C1105