PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 1 dicembre 1970 n. 898 ("Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio"), modificato dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987 n. 74 ("Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio"), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: MENGONI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C1111