PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 9, secondo comma, della  legge  1›  dicembre  1970  n.  898
 ("Disciplina  dei  casi  di scioglimento del matrimonio"), modificato
 dall'art. 13 della legge 6 marzo  1987  n.  74  ("Nuove  norme  sulla
 disciplina  dei  casi di scioglimento del matrimonio"), sollevata, in
 riferimento  all'art.  3  Cost.,  dal  Tribunale   di   Firenze   con
 l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                         Il redattore: MENGONI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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