ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di legittimita' costituzionale dell'art. 31 della legge
 20 maggio 1982, n. 270 ("Revisione della disciplina del  reclutamento
 del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed
 artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee
 ad  evitare  la formazione di precariato e sistemazione del personale
 precario esistente"), promossi con le seguenti ordinanze:
     1)  ordinanza  emessa  il 10 aprile 1987 dal Consiglio di Stato -
 Sezione VI giurisdizionale, sul  ricorso  proposto  da  De  Benedetti
 Luciana  ed  altri  contro  il Ministero della pubblica istruzione ed
 altri, iscritta al n. 730 del registro ordinanze  1987  e  pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 52, 1a Serie speciale,
 dell'anno 1987;
     2)  ordinanza  emessa il 9 luglio 1987 dal Consiglio di giustizia
 amministrativa per la Regione siciliana sui ricorsi riuniti  proposti
 da  Perricone  Giorgina contro Gioia Giuseppina ed altri, iscritta al
 n. 59  del  registro  ordinanze  1988  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 10, 1a Serie speciale, dell'anno 1988;
    Visti  gli atti di costituzione di De Benedetti Luciana ed altri e
 di Fusco Annita ed altre;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  9 giugno 1988 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto  che  il  Consiglio di Stato, VI Sezione giurisdizionale,
 con ordinanza del 10 aprile 1987  (R.O.  n.  730/1987),  sul  ricorso
 proposto  da  De Benedetti Luciana ed altri contro il Ministero della
 pubblica istruzione ed altri, ha sollevato, in riferimento agli artt.
 3  e  87  (rectius  97) della Costituzione, questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 31 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nella
 parte  in cui non prevede la riserva di posti nei concorsi magistrali
 anche per gli insegnanti supplenti della scuola popolare;
      che  il  Consiglio  di  giustizia  amministrativa per la Regione
 siciliana, con ordinanza del 9 luglio 1987  (R.O.  n.  59/1988),  sui
 ricorsi   riuniti   proposti   da  Perricone  Giorgina  contro  Gioia
 Giuseppina e nei confronti del Provveditorato agli studi di Agrigento
 ed   altri,   ha   sollevato   analoga   questione   di  legittimita'
 costituzionale della stessa disposizione;
    Considerato  che  i  giudizi  riguardano  un'identica  questione e
 vanno, pertanto, riuniti;
      che  esattamente  in  parte qua la norma impugnata e' gia' stata
 dichiarata costituzionalmente  illegittima  con  sentenza  di  questa
 Corte  n.  399  del  1988,  onde  l'odierna  questione  va dichiarata
 manifestamente inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9 delle Norme Integrative per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale;