ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 31 della legge 20 maggio 1982, n. 270 ("Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente"), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 10 aprile 1987 dal Consiglio di Stato - Sezione VI giurisdizionale, sul ricorso proposto da De Benedetti Luciana ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri, iscritta al n. 730 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, 1a Serie speciale, dell'anno 1987; 2) ordinanza emessa il 9 luglio 1987 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sui ricorsi riuniti proposti da Perricone Giorgina contro Gioia Giuseppina ed altri, iscritta al n. 59 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, 1a Serie speciale, dell'anno 1988; Visti gli atti di costituzione di De Benedetti Luciana ed altri e di Fusco Annita ed altre; Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola; Ritenuto che il Consiglio di Stato, VI Sezione giurisdizionale, con ordinanza del 10 aprile 1987 (R.O. n. 730/1987), sul ricorso proposto da De Benedetti Luciana ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 87 (rectius 97) della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 31 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nella parte in cui non prevede la riserva di posti nei concorsi magistrali anche per gli insegnanti supplenti della scuola popolare; che il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, con ordinanza del 9 luglio 1987 (R.O. n. 59/1988), sui ricorsi riuniti proposti da Perricone Giorgina contro Gioia Giuseppina e nei confronti del Provveditorato agli studi di Agrigento ed altri, ha sollevato analoga questione di legittimita' costituzionale della stessa disposizione; Considerato che i giudizi riguardano un'identica questione e vanno, pertanto, riuniti; che esattamente in parte qua la norma impugnata e' gia' stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza di questa Corte n. 399 del 1988, onde l'odierna questione va dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme Integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;