PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  che  spetta allo Stato, con deliberazione del C.I.P.E. in
 data 14 ottobre 1986, ai fini della  concessione  delle  agevolazioni
 finanziarie  previste  dall'art. 11, commi quindicesimo e sedicesimo,
 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), recante
 incremento  del  fondo di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975,
 n. 517, per il potenziamento dei mercati agro-alimentari all'ingrosso
 di  interesse  nazionale,  regionale  o provinciale: 1) attribuire al
 Ministero dell'industria il riconoscimento dei mercati  di  rilevanza
 nazionale (n. 2, comma primo, della deliberazione); 2) determinare la
 composizione del  capitale  delle  societa'  consortili  beneficiarie
 delle agevolazioni (n. 3, comma primo); 3) imporre l'enunciazione del
 tipo di mercato al quale si riferisce l'oggetto sociale negli statuti
 delle societa' da istituire (n. 3, comma secondo, parte prima) o gia'
 istituite (n. 3, comma secondo, parte seconda).
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: CORASANITI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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