PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara che spetta allo Stato, con deliberazione del C.I.P.E. in data 14 ottobre 1986, ai fini della concessione delle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 11, commi quindicesimo e sedicesimo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), recante incremento del fondo di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, per il potenziamento dei mercati agro-alimentari all'ingrosso di interesse nazionale, regionale o provinciale: 1) attribuire al Ministero dell'industria il riconoscimento dei mercati di rilevanza nazionale (n. 2, comma primo, della deliberazione); 2) determinare la composizione del capitale delle societa' consortili beneficiarie delle agevolazioni (n. 3, comma primo); 3) imporre l'enunciazione del tipo di mercato al quale si riferisce l'oggetto sociale negli statuti delle societa' da istituire (n. 3, comma secondo, parte prima) o gia' istituite (n. 3, comma secondo, parte seconda). Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CORASANITI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C1216