PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1, secondo comma, del r.d.l. 30 dicembre 1937, n. 2411 (Trattamento di quiescenza spettante agli ufficiali e ai sottufficiali delle categorie in congedo, richiamati alle armi in caso di guerra o di mobilitazione), conv. in legge 17 maggio 1938, n. 886, 1, secondo comma, della legge 27 giugno 1961, n. 550 (Norme modificative ed integrative della legge 3 aprile 1958, n. 472, sulla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle forze armate), 1 della legge 22 giugno 1954, n. 523 (Ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso gli enti locali), 113 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), e 67, lett. f, del r.d. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dalla Corte dei Conti con le ordinanze in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C1221