PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  la manifesta inammissibilita' delle
 questioni di  legittimita'  costituzionale  degli  artt.  1,  secondo
 comma,   del  r.d.l.  30  dicembre  1937,  n.  2411  (Trattamento  di
 quiescenza  spettante  agli  ufficiali  e  ai   sottufficiali   delle
 categorie  in  congedo,  richiamati  alle armi in caso di guerra o di
 mobilitazione), conv. in legge 17 maggio 1938,  n.  886,  1,  secondo
 comma,  della  legge  27  giugno  1961, n. 550 (Norme modificative ed
 integrative della legge 3 aprile 1958, n. 472, sulla valutazione,  ai
 fini  del  trattamento  di  quiescenza, dei servizi resi dai militari
 delle categorie in congedo delle forze  armate),  1  della  legge  22
 giugno  1954,  n.  523  (Ricongiunzione  ai  fini  del trattamento di
 quiescenza e della buonuscita dei servizi resi allo Stato con  quelli
 prestati presso gli enti locali), 113 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.
 1092 (Approvazione del testo unico delle  norme  sul  trattamento  di
 quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), e 67, lett.
 f, del r.d.  3  marzo  1938,  n.  680  (Ordinamento  della  Cassa  di
 previdenza  per  le  pensioni  agli  impiegati  degli  enti  locali),
 sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.,  dalla  Corte  dei
 Conti con le ordinanze in epigrafe.
    Cosi'  deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C1221