ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 3, ultimo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177 (Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 2 giugno 1980 dalla Corte dei Conti - Sez. III giurisdizionale - sui ricorsi proposti da Iaia Bruno e da Rocchigiani Arteno, iscritte ai nn. 187 e 495 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 200 e 304 dell'anno 1981; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che, con ordinanza del 2 giugno 1980 (n. 187/81), la Corte dei Conti ha sollevato, in relazione all'art. 3 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, u.c., della legge 29 aprile 1976, n. 177, nella parte in cui esclude dagli aumenti percentuali indicati nei precedenti commi del medesimo articolo le pensioni in data posteriore al 31 dicembre 1975, erogate dagli Istituti di previdenza a coloro che hanno cessato dal servizio, per la disparita' di trattamento sussistente tra coloro che hanno cessato dal servizio nel corso dell'anno 1975 e coloro che, invece, sono stati collocati a riposo nel biennio 1976-1977 in quanto le retribuzioni degli uni non sono state aumentate come, invece, quelle degli altri; che la detta disparita' e' destinata ad aggravarsi nel tempo essendo i trattamenti soggetti ad aumenti di diversa misura; che con ordinanza di pari data (2 giugno 1980, R.O. n. 495/81), la stessa Corte dei Conti ha sollevato, sempre in riferimento all'art. 3 Cost., altra questione di legittimita' costituzionale della stessa norma sia per la disparita' di trattamento che si e' verificata tra coloro che sono stati collocati a riposo in epoca successiva al 31 dicembre 1975 rispetto a quelli cessati dal servizio nel 1975 nonostante che il trattamento economico corrisposto in attivita' di servizio sia rimasto immutato nel triennio 1975-1977, sia per quella sussistente tra i pensionati degli Istituti di previdenza e quelli dello Stato; che l'Avvocatura dello Stato, costituitasi nel giudizio in rappresentanza della Presidenza del Consiglio, ha concluso per la non fondatezza della questione; considerato che i due giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica ordinanza in quanto prospettano la stessa questione; che questa Corte ha piu' volte affermato (sent. n. 349/85; ord. n. 92/87) che la normativa che dispone la perequazione dei trattamenti pensionistici con gradualita' nel tempo per le esigenze di bilancio, attesi gli aggravi di spesa che la detta importa, non e' arbitraria ma e' espressione della discrezionalita' che il legislatore ha in materia e che piu' volte e' stata riconosciuta da questa stessa Corte; che non sono addotti motivi nuovi che possano condurre ad una diversa decisione in riferimento alle norme denunciate; che la situazione dei pensionati degli Istituti di previdenza non e' identica a quella dei pensionati statali per la differenza che sussiste tra i vari regimi pensionistici mentre e' solo espressione di una linea di tendenza la loro parificazione; che, pertanto, la questione sollevata e' manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;