ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 3, ultimo comma,
 della legge 29 aprile 1976, n. 177 (Collegamento delle  pensioni  del
 settore  pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del
 trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle
 casse  pensioni  degli  istituti  di  previdenza),  promossi con n. 2
 ordinanze emesse il 2 giugno 1980 dalla Corte dei Conti  -  Sez.  III
 giurisdizionale - sui ricorsi proposti da Iaia Bruno e da Rocchigiani
 Arteno, iscritte ai nn. 187 e  495  del  registro  ordinanze  1981  e
 pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica nn. 200 e 304
 dell'anno 1981;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  23 marzo 1988 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che,  con  ordinanza  del  2 giugno 1980 (n. 187/81), la
 Corte  dei  Conti  ha  sollevato,  in  relazione  all'art.  3  Cost.,
 questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 3, u.c., della
 legge 29 aprile 1976, n.  177,  nella  parte  in  cui  esclude  dagli
 aumenti  percentuali  indicati  nei  precedenti  commi  del  medesimo
 articolo le pensioni in data posteriore al 31 dicembre 1975,  erogate
 dagli Istituti di previdenza a coloro che hanno cessato dal servizio,
 per la disparita' di trattamento sussistente  tra  coloro  che  hanno
 cessato  dal  servizio nel corso dell'anno 1975 e coloro che, invece,
 sono stati collocati a riposo nel  biennio  1976-1977  in  quanto  le
 retribuzioni  degli uni non sono state aumentate come, invece, quelle
 degli altri;
      che  la  detta  disparita'  e' destinata ad aggravarsi nel tempo
 essendo i trattamenti soggetti ad aumenti di diversa misura;
      che  con ordinanza di pari data (2 giugno 1980, R.O. n. 495/81),
 la stessa  Corte  dei  Conti  ha  sollevato,  sempre  in  riferimento
 all'art.  3  Cost.,  altra  questione  di legittimita' costituzionale
 della stessa norma sia per la disparita' di  trattamento  che  si  e'
 verificata  tra  coloro  che  sono  stati collocati a riposo in epoca
 successiva al 31 dicembre 1975 rispetto a quelli cessati dal servizio
 nel  1975  nonostante  che  il  trattamento  economico corrisposto in
 attivita' di servizio sia rimasto immutato  nel  triennio  1975-1977,
 sia  per  quella  sussistente  tra  i  pensionati  degli  Istituti di
 previdenza e quelli dello Stato;
      che  l'Avvocatura  dello  Stato,  costituitasi  nel  giudizio in
 rappresentanza della Presidenza del Consiglio, ha concluso per la non
 fondatezza della questione;
    considerato  che i due giudizi possono essere riuniti e decisi con
 un'unica ordinanza in quanto prospettano la stessa questione;
      che  questa Corte ha piu' volte affermato (sent. n. 349/85; ord.
 n.  92/87)  che  la  normativa  che  dispone  la   perequazione   dei
 trattamenti  pensionistici  con gradualita' nel tempo per le esigenze
 di bilancio, attesi gli aggravi di spesa che la detta importa, non e'
 arbitraria   ma   e'   espressione   della  discrezionalita'  che  il
 legislatore ha in materia e che piu' volte e' stata  riconosciuta  da
 questa stessa Corte;
      che  non  sono  addotti motivi nuovi che possano condurre ad una
 diversa decisione in riferimento alle norme denunciate;
      che  la  situazione  dei pensionati degli Istituti di previdenza
 non e' identica a quella dei pensionati statali per la differenza che
 sussiste  tra  i vari regimi pensionistici mentre e' solo espressione
 di una linea di tendenza la loro parificazione;
      che,   pertanto,   la   questione  sollevata  e'  manifestamente
 infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
 Corte costituzionale;