ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 22 del d.P.R.
 11 gennaio 1956, n. 20 (Disposizioni sul  trattamento  di  quiescenza
 del  personale  statale), in relazione all'art. 2, n. 13, della legge
 20 dicembre 1954, n. 1181 (Delega al Governo per  l'emanazione  delle
 norme  relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri
 dipendenti dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 2  febbraio
 1982  dalla  Corte  dei Conti - Sez. IV giurisdizionale - sul ricorso
 proposto da  Prospero  Solidea,  iscritta  al  n.  661  del  registro
 ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 60 dell'anno 1983;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  23 marzo 1988 il Giudice
 relatore Francesco Greco.
    Ritenuto  che la Corte dei Conti, con ordinanza in data 2 febbraio
 1982, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art.
 22  del  d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20, concernente il trattamento di
 quiescenza del personale statale, in riferimento  all'art.  76  della
 Costituzione;
      che,   secondo   il  giudice  remittente,  la  norma  denunciata
 esorbiterebbe dai limiti posti dalla delega legislativa al Governo di
 cui  all'art.  2,  n.  13  della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, che
 riguardava   esclusivamente   la   fissazione   dell'aliquota   della
 retribuzione  fondamentale  unica  da  assumere,  a  decorrere dal 1›
 luglio 1956, a base della liquidazione del trattamento di  quiescenza
 e di quello di previdenza, nonche' delle relative ritenute;
      che  l'intento  del  legislatore,  nel  concedere tale delega al
 Governo, sarebbe stato quello di migliorare la  situazione  economica
 dei  pensionati,  non  gia'  di  limitarne  i  diritti, come, invece,
 farebbe la norma censurata, disponendo la prescrizione dei  ratei  di
 pensione  gia'  maturati  qualora  la  domanda  di liquidazione della
 pensione sia stata presentata oltre due anni  dopo  l'insorgenza  del
 diritto;
      che,   inoltre,   secondo   l'assunto  del  giudice  a  quo,  la
 incostituzionalita' della  norma  censurata  si  rifletterebbe  sulla
 corrispondente  norma  di  cui  all'art.  191  del  vigente d.P.R. 29
 dicembre 1973,  n.  1092,  della  quale  potrebbe  essere  dichiarata
 l'illegittimita'  in via conseguenziale, ex art. 27 della legge n. 87
 del 1953;
    Considerato   che   l'ordinanza   di   rimessione   muove  da  una
 interpretazione   ingiustificatamente   restrittiva    della    norma
 delegante, dal contesto della quale emerge che il potere conferito al
 Governo dall'art. 2, n. 13, della legge n.  1181  del  1954,  era  di
 portata  assai  ampia: il legislatore delegato era, invero, abilitato
 alla regolamentazione della  "disciplina  del  nuovo  trattamento  di
 quiescenza  da  accordarsi  dal  1›  luglio 1956". In tale ambito, la
 fissazione delle aliquote e delle relative  ritenute  avrebbe  dovuto
 costituire,  in  conformita' agli intendimenti perseguiti dalla legge
 delega,  soltanto  un  momento  della  regolamentazione   dell'intera
 materia;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
 Corte costituzionale.