ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  degli artt. 11, primo
 comma, della legge 4 febbraio 1958, n. 87 (Riforma del trattamento di
 quiescenza  della  Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli
 ordinamenti degli Istituti di  previdenza  presso  il  Ministero  del
 Tesoro),  13  della  legge  3  maggio  1967, n. 315 (Miglioramenti al
 trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai  sanitari  e
 modifiche  agli  ordinamenti  degli  Istituti di previdenza presso il
 Ministero  del  Tesoro),  e  7  del  d.l.  30  giugno  1972,  n.  267
 (Miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali),
 conv. con modificazioni in legge 11 agosto 1972, n. 485, promossi con
 le ordinanze emesse il 18 febbraio 1982 e il 24 marzo 1983 dal T.A.R.
 per la Lombardia sui ricorsi riuniti proposti da Trecate Giuliano  ed
 altri  contro  il  Ministero del Tesoro - Direzione Generale Istituti
 per la Previdenza - Cassa per le pensioni ai sanitari ed altri e  sul
 ricorso  proposto da Zannier Renato contro il Ministero del Tesoro ed
 altro, iscritte al n. 291 del registro ordinanze 1983 e al n. 400 del
 registro  ordinanze  1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 246 dell'anno 1983 e n. 266 dell'anno 1984;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  23 marzo 1988 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto che, con ordinanza del 18 febbraio 1982 (R.O. n. 291/83),
 emessa nel giudizio promosso da alcuni medici condotti  per  ottenere
 la declaratoria del loro diritto a versare alla Cassa per le pensioni
 ai sanitari contributi di misura pari a quelli  versati  dagli  altri
 dipendenti  comunali  alla  loro  Cassa per le pensioni, il Tribunale
 Amministrativo Regionale della Lombardia ha  sollevato  questione  di
 legittimita'  costituzionale degli artt. 11, primo comma, della legge
 4 febbraio 1958, n. 87, 13 della legge 3 maggio 1967, n. 315,  7  del
 decreto-legge  30 giugno 1972, n. 267, conv. in legge 11 agosto 1972,
 n. 485, in relazione agli artt. 3 e 53, primo comma,  Cost.,  perche'
 si  verifica,  tra  le  suddette  categorie  di  dipendenti comunali,
 disparita'  di  trattamento,   e   perche'   a   identica   capacita'
 contributiva non corrisponde lo stesso onere tributario;
      che   identica  questione  e'  stata  nuovamente  sollevata  dal
 medesimo giudice con  ordinanza  in  data  24  marzo  1983  (R.O.  n.
 400/84);
      che  in  entrambi i giudizi e' intervenuta l'Avvocatura Generale
 dello Stato, in  rappresentanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri, ed ha concluso per l'infondatezza della questione;
      che  i  due  giudizi  possono essere riuniti, stante l'identita'
 dell'oggetto;
      considerato  che  le  situazioni  messe  a  raffronto  non  sono
 omogenee in quanto, a  parte  la  identica  posizione  di  dipendenti
 comunali,  il  rapporto  di  impiego  dei  medici condotti ha una sua
 peculiare disciplina, con diritti e doveri diversi  da  quelli  degli
 altri dipendenti comunali;
      che  a  questa differenza di rapporti corrisponde una diversita'
 di regimi previdenziali che fanno capo rispettivamente  per  gli  uni
 alla  Cassa per le pensioni ai sanitari e per gli altri alla Cassa di
 previdenza per i dipendenti degli enti  locali,  Casse  con  separate
 gestioni finanziarie;
      che la diversita' di contribuzione afferisce alla diversita' dei
 rispettivi regimi previdenziali ed a quella dei correlati trattamenti
 previdenziali ed assistenziali (v. sentt. nn. 92/75 e 240/82);
      che  non  sussiste  nemmeno  identita' delle situazioni di fatto
 prese  in  considerazione  dalla  legge  ai  fini  della  imposizione
 contributiva e che, comunque, questa non costituisce imposta in senso
 tecnico;
      che,   pertanto,   la   questione  sollevata  e'  manifestamente
 infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
 Corte costituzionale.