PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 11, primo comma, della  legge  4  febbraio
 1958, n. 87 (Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le
 pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli  Istituti  di
 previdenza  presso  il Ministero del Tesoro), 13 della legge 3 maggio
 1967, n. 315 (Miglioramenti al trattamento di quiescenza della  Cassa
 per  le  pensioni  ai  sanitari  e  modifiche  agli ordinamenti degli
 Istituti di  previdenza  presso  il  Ministero  del  Tesoro),  7  del
 decreto-legge  30  giugno  1962,  n.  267  (Miglioramenti  ad  alcuni
 trattamenti pensionistici ed assistenziali), conv. con modificazioni,
 in   legge   11   agosto   1972,  n.  485,  sollavata  dal  Tribunale
 Amministrativo Regionale per la Lombardia, in riferimento agli  artt.
 3 e 53, primo comma, Cost., con le ordinanze in epigrafe.
    Cosi'  deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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