PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 11, primo comma, della legge 4 febbraio 1958, n. 87 (Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro), 13 della legge 3 maggio 1967, n. 315 (Miglioramenti al trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro), 7 del decreto-legge 30 giugno 1962, n. 267 (Miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali), conv. con modificazioni, in legge 11 agosto 1972, n. 485, sollavata dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, Cost., con le ordinanze in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C1227