ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 10, terzo comma, del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), promosso con ordinanza emessa il 27 ottobre 1986 dal T.A.R. per l'Emilia Romagna, Sezione di Parma, sul ricorso proposto da Giovanelli Paolo contro il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ed altri, iscritta al n. 8 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1987; Visti l'atto di costituzione di Giovanelli Paolo nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, sezione di Parma, con ordinanza emessa il 27 ottobre 1986, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, terzo comma, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nella parte in cui, in caso di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso un atto amministrativo definitivo, preclude ai controinteressati che non abbiano chiesto, nelle forme di cui al primo comma dello stesso articolo che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale, l'impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato della decisione di accoglimento, salvo che per vizi di forma o di procedimento; che nel giudizio si e' costituito il ricorrente Paolo Giovanelli, instando per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale della norma denunciata, ed e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri tramite l'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che la sollevata questione sia dichiarata infondata; Considerato che nella specie il ricorso straordinario e' stato proposto dai controinteressati, che sono stati tutti presenti nel giudizio; che, pertanto, essi hanno effettuato in concreto la opzione della quale lamentano la mancanza di facolta'; che, quindi, manca la rilevanza della questione sollevata, la quale va dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.