ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  10, terzo
 comma, del d.P.R. 24 novembre  1971,  n.  1199  (Semplificazione  dei
 procedimenti  in  materia  di  ricorsi  amministrativi), promosso con
 ordinanza emessa il 27 ottobre 1986 dal T.A.R. per l'Emilia  Romagna,
 Sezione  di Parma, sul ricorso proposto da Giovanelli Paolo contro il
 Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ed  altri,
 iscritta  al  n.  8  del  registro  ordinanze 1987 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  8,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1987;
    Visti l'atto di costituzione di Giovanelli Paolo nonche' l'atto di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  23 marzo 1988 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto   che   il   Tribunale   Amministrativo   Regionale   per
 l'Emilia-Romagna, sezione  di  Parma,  con  ordinanza  emessa  il  27
 ottobre  1986,  ha  sollevato,  in riferimento agli artt. 3, 24 e 113
 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art.  10,  terzo
 comma,  d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nella parte in cui, in caso
 di ricorso straordinario al Presidente della  Repubblica  avverso  un
 atto amministrativo definitivo, preclude ai controinteressati che non
 abbiano chiesto, nelle forme di  cui  al  primo  comma  dello  stesso
 articolo   che   il  ricorso  sia  deciso  in  sede  giurisdizionale,
 l'impugnazione dinanzi al  Consiglio  di  Stato  della  decisione  di
 accoglimento, salvo che per vizi di forma o di procedimento;
      che   nel   giudizio   si  e'  costituito  il  ricorrente  Paolo
 Giovanelli,  instando   per   la   declaratoria   dell'illegittimita'
 costituzionale   della   norma   denunciata,  ed  e'  intervenuto  il
 Presidente del Consiglio dei ministri tramite  l'Avvocatura  generale
 dello Stato, che ha chiesto che la sollevata questione sia dichiarata
 infondata;
    Considerato  che  nella  specie  il ricorso straordinario e' stato
 proposto dai controinteressati, che sono  stati  tutti  presenti  nel
 giudizio;
      che,  pertanto,  essi  hanno  effettuato  in concreto la opzione
 della quale lamentano la mancanza di facolta';
      che,  quindi,  manca  la rilevanza della questione sollevata, la
 quale va dichiarata manifestamente inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
 Corte costituzionale.