PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art.  10,  terzo  comma,  d.P.R.  24
 novembre  1971,  n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia
 di ricorsi amministrativi), sollevata, in riferimento agli  artt.  3,
 24   e   113   Cost.,  dal  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per
 l'Emilia-Romagna,  sezione  di  Parma,  con  l'ordinanza  di  cui  in
 epigrafe (reg. ord. n. 8 del 1987).
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C1239