PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara: a) la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della l. 9 dicembre 1977, n. 903 ("Parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro"), sollevata dal Consiglio di Stato con ordinanza 13 novembre 1987 (R.O. n. 55 del 1988), in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost.; b) la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 42, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 ("T.U. delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato"), sollevata con la stessa ordinanza in relazione agli artt. 3 e 51 Cost. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: PESCATORE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C1251