PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara:
       a)   la   manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita' costituzionale dell'art. 4 della l. 9 dicembre 1977,  n.
 903  ("Parita'  di  trattamento  tra  uomini  e  donne  in materia di
 lavoro"), sollevata dal Consiglio di Stato con ordinanza 13  novembre
 1987 (R.O. n. 55 del 1988), in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost.;
        b)  la  manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 42, terzo comma,  del  d.P.R.   29  dicembre
 1973,  n.  1092  ("T.U. delle norme sulle prestazioni previdenziali a
 favore dei dipendenti civili e militari dello Stato"), sollevata  con
 la stessa ordinanza in relazione agli artt. 3 e 51 Cost.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: PESCATORE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C1251