PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 2, punto  9,  della  legge  9
 ottobre  1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica
 per la riforma tributaria), 10, 16 e 48 del d.P.R. 29 settembre 1973,
 n.  597  (Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul reddito delle
 persone fisiche), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53  Cost.,
 dalla Commissione Tributaria di I grado di Bologna con l'ordinanza in
 epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 29 luglio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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