PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 10, primo comma, lett.  g),  del  d.P.R.  29
 settembre  1973,  n.  597  (Istituzione e disciplina dell'imposta sul
 reddito delle persone fisiche), come  modificato  dall'art.  5  della
 legge   13   aprile  1977,  n.  114  (Modificazioni  alla  disciplina
 dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche),  sollevata,  in
 riferimento  agli  artt.  3,  29,  30  e  53 Cost., dalla Commissione
 Tributaria di I grado di Sanremo con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 29 luglio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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