ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge 2
 aprile  1968,  n.   482   (Disciplina   generale   delle   assunzioni
 obbligatorie   presso  le  pubbliche  amministrazioni  e  le  aziende
 private), promosso  con  ordinanza  emessa  il  24  luglio  1987  dal
 Tribunale  di  Milano  nel procedimento civile vertente tra la S.p.a.
 Passoni e Villa e Damone Maria,  iscritta  al  n.  817  del  registro
 ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 54, prima serie speciale, dell'anno 1987;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  6 luglio 1988 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  il Tribunale di Milano, nel procedimento civile tra
 la S.p.A. Passoni e Villa contro  Damone  Maria,  avente  ad  oggetto
 l'assunzione  obbligatoria  al  lavoro di quest'ultima quale invalida
 psichica, ha sollevato, con ordinanza del 24  luglio  1987  (R.O.  n.
 817/87),  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della
 legge 2 aprile 1968, n. 482  (Disciplina  generale  delle  assunzioni
 obbligatorie   presso  le  pubbliche  amministrazioni  e  le  aziende
 private), in riferimento all'art.  3  Cost.,  per  la  disparita'  di
 trattamento  che  si  verifica  tra invalidi civili psichici, esclusi
 dall'assunzione obbligatoria al lavoro,  e  invalidi  di  guerra,  di
 lavoro  e di servizio, per i quali non sussiste tale esclusione anche
 in presenza di identico deficit funzionale produttivo della riduzione
 della capacita' di lavoro;
      che   l'Avvocatura   Generale   dello   Stato,   intervenuta  in
 rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso
 per l'inammissibilita' o l'infondatezza della questione, in quanto e'
 rimessa  alla  discrezionalita'  del  legislatore   la   prudente   e
 articolata  attuazione  delle  garanzie  costituzionali  nei riguardi
 degli invalidi psichici;
    Considerato  che  non  sussiste  la  rilevata  omogeneita'  tra la
 categoria degli invalidi psichici civili  e  quelli  di  guerra,  del
 lavoro  o di servizio, stante la obiettiva diversita' dei presupposti
 che sono alla base del fatto invalidante e che comportano addirittura
 per   talune  categorie  anche  un  elemento  risarcitorio,  estraneo
 all'ipotesi  dell'invalidita'  civile  (estremo  questo  piu'   volte
 evidenziato  dalla  giurisprudenza  di questa Corte: v., fra le altre
 decisioni, ord. n. 487 del 1988);
      che,  comunque,  la  situazione  degli invalidi civili psichici,
 come questa Corte ha  gia'  rilevato  (sent.  n.  52  del  1985),  e'
 abbastanza complessa per varieta' di casi talche' solo il legislatore
 puo' apprestare gli adeguati ed  articolati  rimedi,  sulla  base  di
 opportuni  rilevamenti ed apprezzamenti tecnici, concretanti meditate
 scelte normative esaustive ed attuative dei precetti costituzionali;
      che non e' dato alla Corte operare nella sfera di tali complesse
 ed articolate valutazioni le quali  esigono,  per  se  medesime,  una
 serie  di  previsioni  che  puo'  effettuare  compiutamente  solo  il
 legislatore, alla  cui  attenzione  si  sottopone  ancora  una  volta
 l'urgenza dell'apprestamento di idonea disciplina;
      che,   pertanto,   la   questione  sollevata  e'  manifestamente
 inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
 Corte costituzionale;