ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), promosso con ordinanza emessa il 24 luglio 1987 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra la S.p.a. Passoni e Villa e Damone Maria, iscritta al n. 817 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54, prima serie speciale, dell'anno 1987; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Tribunale di Milano, nel procedimento civile tra la S.p.A. Passoni e Villa contro Damone Maria, avente ad oggetto l'assunzione obbligatoria al lavoro di quest'ultima quale invalida psichica, ha sollevato, con ordinanza del 24 luglio 1987 (R.O. n. 817/87), questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), in riferimento all'art. 3 Cost., per la disparita' di trattamento che si verifica tra invalidi civili psichici, esclusi dall'assunzione obbligatoria al lavoro, e invalidi di guerra, di lavoro e di servizio, per i quali non sussiste tale esclusione anche in presenza di identico deficit funzionale produttivo della riduzione della capacita' di lavoro; che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l'inammissibilita' o l'infondatezza della questione, in quanto e' rimessa alla discrezionalita' del legislatore la prudente e articolata attuazione delle garanzie costituzionali nei riguardi degli invalidi psichici; Considerato che non sussiste la rilevata omogeneita' tra la categoria degli invalidi psichici civili e quelli di guerra, del lavoro o di servizio, stante la obiettiva diversita' dei presupposti che sono alla base del fatto invalidante e che comportano addirittura per talune categorie anche un elemento risarcitorio, estraneo all'ipotesi dell'invalidita' civile (estremo questo piu' volte evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte: v., fra le altre decisioni, ord. n. 487 del 1988); che, comunque, la situazione degli invalidi civili psichici, come questa Corte ha gia' rilevato (sent. n. 52 del 1985), e' abbastanza complessa per varieta' di casi talche' solo il legislatore puo' apprestare gli adeguati ed articolati rimedi, sulla base di opportuni rilevamenti ed apprezzamenti tecnici, concretanti meditate scelte normative esaustive ed attuative dei precetti costituzionali; che non e' dato alla Corte operare nella sfera di tali complesse ed articolate valutazioni le quali esigono, per se medesime, una serie di previsioni che puo' effettuare compiutamente solo il legislatore, alla cui attenzione si sottopone ancora una volta l'urgenza dell'apprestamento di idonea disciplina; che, pertanto, la questione sollevata e' manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;