PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n.
 482  (Disciplina  generale  delle  assunzioni  obbligatorie presso le
 pubbliche  amministrazioni  e  le  aziende  private),  sollevata,  in
 riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Milano con l'ordinanza
 in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 29 luglio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C1333