PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, lett. b), r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537 (Approvazione del regolamento per la professione di ingegnere e di architetto), sollevata, in riferimento all'art. 10 Cost., dal Consiglio Nazionale degli Architetti con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 29 luglio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C1334