ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 46, 56, primo
 comma, e 57, secondo comma, del d.P.R.  29  settembre  1973,  n.  600
 (Disposizioni  comuni in materia di accertamento delle imposte), 16 e
 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del
 contenzioso  tributario),  e  43  del  r.d.  16  marzo  1942,  n. 267
 (Disciplina    del    fallimento,    del    concordato    preventivo,
 dell'amministrazione   controllata   e   dell'amministrazione  coatta
 amministrativa), promosso con ordinanza emessa il 21  settembre  1987
 dalla Corte di Appello di Firenze nel procedimento penale a carico di
 Coppini Bruno, iscritta al n.  857  del  registro  ordinanze  1987  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica n. 3, prima
 serie speciale, dell'anno 1988;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  6 luglio 1988 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che la Corte di Appello di Firenze, con ordinanza del 21
 settembre 1987, ha sollevato, in riferimento agli artt.  24,  secondo
 comma,   e   27,   Cost.,   questione   incidentale  di  legittimita'
 costituzionale degli artt. 46, 56, primo comma, e 57, secondo  comma,
 d.P.R.  29  settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di
 accertamento delle imposte sui redditi), 16 e 19  d.P.R.  26  ottobre
 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario),
 43 r.d. 16  marzo  1942,  n.  267  (Disciplina  del  fallimento,  del
 concordato   preventivo,  dell'amministrazione  controllata  e  della
 liquidazione  coatta  amministrativa),  in   quanto   non   prevedono
 espressamente  l'obbligo  della  notifica  al  fallito  personalmente
 dell'avviso di accertamento dei redditi da parte degli  Uffici  delle
 imposte   e   il   diritto   del  fallito  di  opporsi  personalmente
 all'accertamento medesimo;
      che,  ad  avviso  del  giudice  a  quo,  le norme impugnate, non
 contenendo  alcuna  previsione  di  notificazione  degli  avvisi   di
 accertamento fiscale personalmente al fallito, oltre che al curatore,
 non consentono al fallito  stesso  di  proporre  impugnativa  avverso
 l'accertamento anche in caso di inerzia del curatore, e, pertanto, si
 pongono in contrasto con i  suddetti  parametri  costituzionali,  che
 tendono  ad assicurare a ciascuno il diritto di difesa in un giudizio
 che lo riguardi personalmente;
      che  ha  spiegato  intervento  il  Presidente  del Consiglio dei
 ministri  per  il  tramite  dell'Avvocatura  Generale  dello   Stato,
 concludendo   per   la   inammissibilita'   e,  nel  merito,  per  la
 infondatezza della questione;
    Considerato  che  questa  Corte, con ordinanza n. 454 del 1987, ha
 dichiarato manifestamente inammissibile la questione di  legittimita'
 costituzionale  delle  citate  disposizioni,  sollevata  dalla stessa
 autorita' remittente sotto identici profili;
      che  nell'ordinanza  di rimessione non si rinvengono ulteriori e
 nuovi  profili  rispetto  a  quelli  gia'  esaminati  nella  predetta
 ordinanza n. 454 del 1987;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
 Corte costituzionale;