PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 46, 56, primo  comma,  e  57,
 secondo  comma,  del  d.P.R.  29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni
 comuni in materia di accertamento delle imposte), 16 e 19 del  d.P.R.
 26  ottobre  1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso
 tributario) e 43 del r.d. 16  marzo  1942,  n.  267  (Disciplina  del
 fallimento,    del    concordato   preventivo,   dell'amministrazione
 controllata e dell'amministrazione coatta amministrativa), sollevata,
 in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 27, Cost., dalla Corte
 di Appello di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 29 luglio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C1335