PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 46, 56, primo comma, e 57, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte), 16 e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) e 43 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e dell'amministrazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 27, Cost., dalla Corte di Appello di Firenze con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 29 luglio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C1335