ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 92 del d.P.R.
 29 settembre 1973,  n.  602  (Disposizioni  sulla  riscossione  delle
 imposte  sul  reddito),  promosso  con ordinanza emessa il 30 ottobre
 1980 dalla Commissione Tributaria di I grado di  Genova  sul  ricorso
 proposto  dalla  S.p.a.  ARMCO  contro  il II Ufficio delle II.DD. di
 Genova, iscritta al n. 211 del registro ordinanze 1988  e  pubblicata
 nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  18,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1988;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  6 luglio 1988 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  la Commissione Tributaria di I grado di Genova, con
 ordinanza in data 30 ottobre 1980, ha sollevato, in riferimento  agli
 artt.   3   e   76   Cost.,  questione  incidentale  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 92 del d.P.R.  29  settembre  1973,  n.  602
 (Disposizioni  sulla  riscossione  delle  imposte  sul reddito) nella
 parte in  cui  non  distingue,  sul  piano  sanzionatorio,  l'ipotesi
 dell'omesso  versamento  della  imposta  sul  reddito  da  quella del
 ritardato versamento della stessa;
      che,  ad  avviso  del  giudice  a quo, la equiparazione sotto il
 profilo  sanzionatorio,  operata  dalla  norma  denunciata,  tra  due
 situazioni  non omogenee, quali quella di chi spontaneamente, se pure
 tardivamente, adempia l'obbligazione  tributaria,  e  quella  di  chi
 ometta  il versamento sino a quando, rilevata dall'ufficio competente
 la omissione, sia costretto ad adempiere,  appare  irragionevole,  e,
 pertanto,  in  contrasto  con  il  principio  di  uguaglianza  di cui
 all'art. 3 Cost.;
      che,  inoltre,  l'art.  92 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,
 violerebbe l'art. 76 Cost., in quanto esorbiterebbe dai limiti  posti
 dall'art. 10, n. 11, della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825, il
 quale imponeva al legislatore delegato  di  commisurare  le  sanzioni
 alla effettiva entita' delle violazioni;
      che  nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, che  ha
 concluso per la manifesta inammissibilita' della questione;
    Considerato  che  identica  questione,  sollevata, con riferimento
 agli stessi profili, dalla Commissione  Tributaria  di  Rovereto  con
 ordinanza  del  19  gennaio  1987, e' stata dichiarata manifestamente
 inammissibile da questa Corte con l'ordinanza n. 132 del  2  febbraio
 1988,  in  base  al  rilievo  che  la relativa censura trova ostacolo
 nell'impossibilita', per questa  Corte,  di  dettare  una  disciplina
 positiva   della  materia  sostituendosi  al  legislatore  in  scelte
 discrezionali, essendo evidentemente necessario stabilire pur  sempre
 un  limite  di  tempo  massimo oltre il quale ritardo ed omissione si
 equivalgono;
      che,  in  ogni  caso, il maggiore o minore perdurare del ritardo
 non rimane privo di giuridico rilievo,  riflettendosi  sull'ammontare
 degli  interessi  dovuti  dal  contribuente  moroso (v. artt. 9 e 92,
 u.c., d.P.R. n. 602/73);
      che, pertanto, la questione appare manifestamente inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
 Corte costituzionale;