PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art.  92  del  d.P.R.  29  settembre
 1973,  n.  602  (Disposizioni  sulla  riscossione  delle  imposte sul
 reddito), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e  76  Cost.,  dalla
 Commissione  Tributaria  di  I  grado  di  Genova  con l'ordinanza in
 epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 29 luglio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C1336