ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dei punti 28) e 42) del
 Piano regionale per  la  rete  di  distribuzione  di  carburanti  per
 autotrazione approvato con legge della Regione Abruzzi 6 giugno 1984,
 n. 39, nonche' dell'art. 5  della  legge  della  Regione  Abruzzi  29
 maggio 1987, n. 27, promosso con:
      1)  2 ordinanze emesse il 26 novembre 1986 dal TAR per l'Abruzzo
 - L'Aquila sui ricorsi proposti dalla Ditta Di  Battista  Petrol  Co.
 s.r.l.  ed  altra  contro la Regione Abruzzo ed altro iscritte ai nn.
 384 e 385 del registro ordinanze 1987  e  pubblicate  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  37, prima serie speciale, dell'anno
 1987;
     2)  ordinanza  emessa  l'11  giugno  1987 dal TAR per l'Abruzzo -
 Sezione staccata di  Pescara,  sui  ricorsi  riuniti  proposti  dalla
 S.p.A.  Total  contro  il  Comune  di  Pescara  e  la Regione Abruzzo
 iscritta al n. 844 del registro ordinanze  1987  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  2,  prima serie speciale,
 dell'anno 1988;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  6 luglio 1988 il Giudice
 relatore Enzo Cheli;
    Ritenuto  che  il  TAR  per  l'Abruzzo  -  Sezione de L'Aquila, ha
 sollevato, con ordinanza emessa il 26 novembre 1986 (R.O. n. 384/87),
 questione  di  legittimita'  costituzionale  del punto 42) del "Piano
 regionale  per  la  rete  di   distribuzione   dei   carburanti   per
 autotrazione",  approvato  con  legge  della Regione Abruzzo 6 giugno
 1984 n. 39, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost.;
      che  ad  avviso del giudice a quo la norma in esame - secondo la
 quale, fino al raggiungimento del numero di erogatori  stabilito  dal
 piano,  i  titolari di impianti autorizzati all'erogazione di gasolio
 situati nei Comuni indicati dal piano stesso debbono, per ottenere il
 trasferimento  od  il  potenziamento  dell'impianto, rinunciare ad un
 erogatore di gasolio dell'impianto stesso o, in  alternativa,  ad  un
 erogatore  di  gasolio  di altro impianto - detterebbe una disciplina
 non solo manifestamente irrazionale, in  relazione  al  principio  di
 buon   andamento  della  p.a.,  ma  anche  lesiva  del  principio  di
 eguaglianza;
      che  con  ordinanza  n. 385/1987, emessa in pari data, lo stesso
 giudice ha sollevato questione  di  legittimita'  costituzionale  del
 punto  28)  dello stesso piano per violazione degli artt. 3, 41, 42 e
 97 Cost.;
      che  secondo  il  giudice  remittente  la  norma impugnata - nel
 vietare l'autorizzazione al  trasferimento  della  titolarita'  della
 concessione  per  un  impianto  di  distribuzione  di carburanti, ove
 questo abbia avuto un erogato medio annuo inferiore a  400.000  litri
 nell'ultimo triennio precedente la domanda di trasferimento porrebbe,
 in  primo  luogo,  una  disciplina  manifestamente  irragionevole  in
 relazione  al  principio  di  buon  andamento  della  p.a., in quanto
 inidonea a raggiungere lo scopo di eliminare gli  impianti  a  scarsa
 redditivita'; violerebbe, in secondo luogo, la liberta' di iniziativa
 economica e il diritto di proprieta',  poiche'  il  limite  posto  al
 trasferimento dell'impianto realizzerebbe una sorta di espropriazione
 senza indennizzo; assoggetterebbe, infine, alla  medesima  disciplina
 situazioni  diverse,  poiche' il limite di 400.000 litri e' parimenti
 di ostacolo, in  base  al  punto  29)  del  piano,  al  trasferimento
 dell'impianto in altra zona;
      che  successivamente  il  TAR  Abruzzi  - Sezione di Pescara, ha
 sollevato, con ordinanza emessa l'11 giugno 1987 (R.O. n.  844/1987),
 questione di legittimita' costituzionale del medesimo punto 28) della
 stessa legge, come novellato dall'art. 5 della legge Regione  Abruzzi
 29  maggio  1987  n.  27 (che abbassa l'erogato medio annuo minimo da
 400.000 a 300.000 litri), aggiungendo ai  profili  di  illegittimita'
 gia'  prospettati  nelle  ordinanze  nn.  384  e  385/1987 dal TAR de
 L'Aquila il vizio derivante dalla  violazione  dei  principi  fissati
 dalla  normativa  statale  di settore (principi che garantirebbero il
 libero trasferimento delle concessioni) e  ridondante  nella  lesione
 dell'art. 117, 1› e 2› co. Cost.;
      che nessuna parte si e' costituita nei tre giudizi;
    Considerato che i giudizi, concernendo questioni analoghe, possono
 essere riuniti e decisi congiuntamente;
      che  la  Regione  Abruzzo,  con  legge  29 dicembre 1987, n. 104
 (Gazzetta  Ufficiale  25  giugno  1988  n.  26/3a  s.s.),  intitolata
 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 giugno 1984, n. 39:
 'Piano regionale per la  rete  di  distribuzione  di  carburanti  per
 autotrazione  e  funzioni  amministrative'  e coordinamento con legge
 regionale  23  aprile  1979,  n.  21"  ha  modificato   entrambe   le
 disposizioni impugnate;
      che  a  mente  della nuova disciplina sia il trasferimento della
 concessione relativa ad impianti di distribuzione di  carburanti  (di
 cui al punto 28) del citato Piano regionale), sia il potenziamento di
 detti impianti con gasolio (di cui al  punto  42)  sono,  in  via  di
 principio,  consentiti,  salvo eccezioni espressamente previste dalla
 stessa legge (vedi art. 2  della  legge  29  dicembre  1987  n.  104,
 rispettivamente commi secondo e quarto);
      che  pertanto occorre rimettere gli atti ai giudici a quibus per
 il riesame della rilevanza delle questioni sollevate.