ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 12, lett. e),
 46, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ("Istituzione
 e  disciplina  dell'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche"),in
 relazione agli artt. 89 u.p. e 140 u.c. del T.U. 29 gennaio 1958,  n.
 645   ("Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi  sulle  imposte
 dirette"), promosso con ordinanza emessa  il  29  giugno  1987  dalla
 Commissione tributaria di primo grado di Treviso sul ricorso proposto
 da Moscatelli Michele contro  l'Intendenza  di  Finanza  di  Treviso,
 iscritta  al  n.  50  del  registro ordinanze 1988 e pubblicata nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  9,  1a  serie   speciale,
 dell'anno 1988;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 28 settembre 1988 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Ritenuto   che   con  ordinanza  25  maggio  1981  la  Commissione
 tributaria di primo grado di Treviso  aveva  sollevato  questione  di
 legittimita'  costituzionale  degli  artt.  12, lett. e), 46, secondo
 comma e 83 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e  degli  artt.  89,
 ultimo comma e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645,
 in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost.;
      che  questa  Corte, a seguito dell'entrata in vigore della l. 26
 settembre 1985, n. 482, con ordinanza 21 dicembre 1985, n. 367, aveva
 restituito gli atti al giudice a quo per il riesame della rilevanza;
      che  con  ordinanza  19  giugno  1987  (R.O.  n. 50 del 1988) la
 Commissione  tributaria  di  primo  grado  di  Treviso   ha   rimesso
 nuovamente   gli   atti  alla  Corte  costituzionale,  affermando  il
 permanere della rilevanza della questione;
      considerato  che,  viceversa,  per quanto attiene agli artt. 12,
 lett. e) e 46, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973,  n.  597,
 la questione sollevata si palesa ictu oculi irrilevante, poiche' tali
 norme regolano la tassazione delle indennita'  di  fine  rapporto  ai
 fini  dell'I.R.P.E.F.,  mentre  il  giudizio  a  quo ha ad oggetto la
 restituzione di somme versate a titolo d'imposte di ricchezza  mobile
 e complementare;
      che  l'art. 83 del d.P.R. n. 597 del 1973 dispone che le imposte
 soppresse dall'art. 82 (tra  cui  quelle  di  R.M.  e  complementare)
 continuano  ad  applicarsi  in relazione ai presupposti d'imposizione
 verificatisi anteriormente all'1 gennaio 1974;
      che la questione di legittimita' costituzionale di tale articolo
 e' priva di motivazione;
      che,  per  quanto  attiene  agli  artt.  89  e 140 del d.P.R. 29
 gennaio 1958, n. 645, il giudice a quo  ha  dedotto  l'intassabilita'
 delle  indennita' di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S. ai fini delle
 imposte di ricchezza mobile e complementare;
      che  tale  questione  -  del  tutto  immotivata  in  riferimento
 all'art. 76 Cost. - e' stata gia'  ritenuta  non  fondata  da  questa
 Corte,  in  riferimento  agli artt. 3, 53 e 38 Cost., con sentenza 19
 novembre 1987, n. 400 (vedi punto 7 del  "Considerato  in  diritto"),
 con la quale "gli articoli 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma, del
 d.P.R.  29  gennaio  1958,  n.  645"  sono  stati  invece  dichiarati
 costituzionalmente  illegittimi  "nella  parte in cui non prevedevano
 che dall'imponibile da assoggettare ad imposta andasse detratta anche
 una   somma  pari  alla  percentuale  dell'indennita'  di  buonuscita
 corrispondente al rapporto esistente alla  data  del  collocamento  a
 riposo  tra  il  contributo  del  2,50%  posto  a carico del pubblico
 dipendente e  l'aliquota  complessiva  del  contributo  previdenziale
 obbligatorio versato al Fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S.";
    Visti gli artt. 23, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e
 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
 Corte costituzionale;