PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 12, lett. e), 46, secondo comma, e 83 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche"), sollevata con ordinanza 29 giugno 1987 (R.O. n. 50 del 1988) della Commissione tributaria di primo grado di Treviso in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost.; Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 89, ultimo comma e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 ("Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette"), sollevata con l'ordinanza anzi detta in riferimento all'art. 76 Cost.; Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' degli artt. 89, ultimo comma e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sollevata con l'ordinanza anzi detta, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 1988. Il Presidente: CONSO Il redattore: PESCATORE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 27 ottobre 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C1646