PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 12,  lett.  e),  46,  secondo
 comma,  e  83  del  d.P.R.  29 settembre 1973, n. 597 ("Istituzione e
 disciplina  dell'imposta  sul  reddito   delle   persone   fisiche"),
 sollevata  con  ordinanza  29 giugno 1987 (R.O. n. 50 del 1988) della
 Commissione tributaria di primo grado di Treviso in riferimento  agli
 artt. 3, 53 e 76 Cost.;
    Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'  della  questione  di
 legittimita' costituzionale degli  artt.  89,  ultimo  comma  e  140,
 ultimo  comma,  del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 ("Approvazione del
 testo unico  delle  leggi  sulle  imposte  dirette"),  sollevata  con
 l'ordinanza anzi detta in riferimento all'art. 76 Cost.;
    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 degli artt. 89, ultimo comma e  140,  ultimo  comma,  del  d.P.R.  29
 gennaio  1958,  n.  645,  sollevata  con  l'ordinanza  anzi detta, in
 riferimento agli artt. 3 e 53 Cost..
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 1988.
                          Il Presidente: CONSO
                        Il redattore: PESCATORE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 27 ottobre 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C1646