ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 30- ter della
 legge  26  aprile  1983,  n.   131   (Conversione   in   legge,   con
 modificazioni,   del   d.l.   28   febbraio   1983,  n.  55,  recante
 provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per  l'anno
 1983), promosso con ordinanza emessa il 29 gennaio 1987 dal Tribunale
 amministrativo regionale per il Veneto sui ricorsi  riuniti  proposti
 dalle  Aziende  Industriali  Municipalizzate  di  Vicenza  contro  il
 Ministero del Tesoro, iscritta al n. 809 del registro ordinanze  1987
 e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54, prima
 serie speciale, dell'anno 1988;
    Visto   l'atto   di   costituzione   delle   Aziende   Industriali
 Municipalizzate  di  Vicenza  nonche'  l'atto   di   intervento   del
 Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
    Ritenuto  che  nel  corso  di  un  giudizio promosso dalle Aziende
 Industriali  Municipalizzate  di  Vicenza  contro  il  Ministero  del
 Tesoro, Direzione Generale degli Istituti di Previdenza, per ottenere
 l'annullamento degli atti con  cui  venivano  messi  a  carico  delle
 medesime  gli  importi  corrispondenti  ai  benefici combattentistici
 spettanti agli ex dipendenti ai sensi della legge n. 336 del 1970, il
 Tribunale  amministrativo  regionale  per  il  Veneto, I Sezione, con
 ordinanza  del  29  gennaio  1987  (r.o.  n.  809/87),  ha  sollevato
 questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 30- ter della l.
 26 aprile 1983, n. 131 (di conversione, con modificazioni,  del  d.l.
 28  febbraio 1983, n. 55) in riferimento agli artt. 24, 25, 101, 102,
 103, 134, 136 e 137 Cost.;
      che a parere del giudice rimettente la disposizione in oggetto -
 nel dichiarare estinti i giudizi pendenti alla  data  di  entrata  in
 vigore  della  legge  e  relativi  agli  oneri derivanti dai benefici
 combattentistici - vulnera il diritto di agire in giudizio  e  quello
 connesso  di  ottenere  una  pronuncia  di merito spettante agli enti
 onerati,  in  contrasto  con  l'art.  24  Cost.;  si  risolve,  nella
 sottrazione  delle  controversie  a  qualsiasi giudice, in violazione
 dell'art. 25 Cost.; compromette il principio di intangibilita'  della
 funzione  giurisdizionale  disposto dagli artt. 101, 102 e 103 Cost.;
 sottrae la normativa sostanziale sopravvenuta all'eventuale  giudizio
 di legittimita' costituzionale, in contrasto con gli artt. 134, 136 e
 137 Cost.;
      che  si  sono  costituite  in  giudizio  le  Aziende Industriali
 Municipalizzate di Vicenza, chiedendo  che  la  norma  impugnata  sia
 dichiarata costituzionalmente illegittima;
      che  e'  intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri, a mezzo dell'Avvocatura Generale dello  Stato,  concludendo
 per l'infondatezza della censura;
    Considerato  che  la  presente  questione, ancorche' formulata con
 riferimento  a  diversi  parametri  costituzionali,  e'  basata   sul
 medesimo   presupposto   interpretativo   sotteso   alla   questione,
 concernente lo stesso art. 30- ter della  l.  n.  131  del  1983  (di
 conversione,  con  modificazioni,  del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55),
 ritenuta non fondata da questa Corte con la sentenza n. 123 del 1988;
      che  questa  sentenza  ha  motivato  il  rigetto della questione
 giudicando erroneo tale presupposto interpretativo; essa  ha  infatti
 chiarito   che   in   realta'   il   suddetto   articolo  "ha  inteso
 esclusivamente eliminare - una volta assicurata, con  l'art.  30-bis,
 la  necessaria  copertura, senza distinzione temporale, di ogni onere
 connesso alla  corresponsione  dei  benefici  -  tutto,  e  solo,  il
 contenzioso  ancora  pendente tra enti anticipatori ed enti datori di
 lavoro vertente sui rispettivi  obblighi  di  pagamento  e  originato
 dalla  prima  sospettata  e  poi  da  questa  Corte accertata mancata
 indicazione dei finanziamenti. Essa non  ha  inteso  invece  incidere
 sulle  situazioni  sostanziali,  che  permangono  integre  e  possono
 pertanto essere, e in fatto sono state, azionate in qualunque momento
 successivo all'entrata in vigore della l. n. 131 del 1983;
      che  la  medesima  argomentazione vale a negare fondamento anche
 alla censura oggetto del presente giudizio;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e
 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
 Corte costituzionale;