ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 30- ter della legge 26 aprile 1983, n. 131 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), promosso con ordinanza emessa il 29 gennaio 1987 dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto sui ricorsi riuniti proposti dalle Aziende Industriali Municipalizzate di Vicenza contro il Ministero del Tesoro, iscritta al n. 809 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visto l'atto di costituzione delle Aziende Industriali Municipalizzate di Vicenza nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli; Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso dalle Aziende Industriali Municipalizzate di Vicenza contro il Ministero del Tesoro, Direzione Generale degli Istituti di Previdenza, per ottenere l'annullamento degli atti con cui venivano messi a carico delle medesime gli importi corrispondenti ai benefici combattentistici spettanti agli ex dipendenti ai sensi della legge n. 336 del 1970, il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, I Sezione, con ordinanza del 29 gennaio 1987 (r.o. n. 809/87), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 30- ter della l. 26 aprile 1983, n. 131 (di conversione, con modificazioni, del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55) in riferimento agli artt. 24, 25, 101, 102, 103, 134, 136 e 137 Cost.; che a parere del giudice rimettente la disposizione in oggetto - nel dichiarare estinti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge e relativi agli oneri derivanti dai benefici combattentistici - vulnera il diritto di agire in giudizio e quello connesso di ottenere una pronuncia di merito spettante agli enti onerati, in contrasto con l'art. 24 Cost.; si risolve, nella sottrazione delle controversie a qualsiasi giudice, in violazione dell'art. 25 Cost.; compromette il principio di intangibilita' della funzione giurisdizionale disposto dagli artt. 101, 102 e 103 Cost.; sottrae la normativa sostanziale sopravvenuta all'eventuale giudizio di legittimita' costituzionale, in contrasto con gli artt. 134, 136 e 137 Cost.; che si sono costituite in giudizio le Aziende Industriali Municipalizzate di Vicenza, chiedendo che la norma impugnata sia dichiarata costituzionalmente illegittima; che e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della censura; Considerato che la presente questione, ancorche' formulata con riferimento a diversi parametri costituzionali, e' basata sul medesimo presupposto interpretativo sotteso alla questione, concernente lo stesso art. 30- ter della l. n. 131 del 1983 (di conversione, con modificazioni, del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55), ritenuta non fondata da questa Corte con la sentenza n. 123 del 1988; che questa sentenza ha motivato il rigetto della questione giudicando erroneo tale presupposto interpretativo; essa ha infatti chiarito che in realta' il suddetto articolo "ha inteso esclusivamente eliminare - una volta assicurata, con l'art. 30-bis, la necessaria copertura, senza distinzione temporale, di ogni onere connesso alla corresponsione dei benefici - tutto, e solo, il contenzioso ancora pendente tra enti anticipatori ed enti datori di lavoro vertente sui rispettivi obblighi di pagamento e originato dalla prima sospettata e poi da questa Corte accertata mancata indicazione dei finanziamenti. Essa non ha inteso invece incidere sulle situazioni sostanziali, che permangono integre e possono pertanto essere, e in fatto sono state, azionate in qualunque momento successivo all'entrata in vigore della l. n. 131 del 1983; che la medesima argomentazione vale a negare fondamento anche alla censura oggetto del presente giudizio; Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;