P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo comma,  della  legge
 22 aprile 1982, n. 643, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina   che,  a  cura  della  segreteria,  copia  della  presente
 ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei
 Ministri e che di essa sia data comunicazione ai Presidenti delle due
 Camere del Parlamento.
    Cosi' deciso in Roma il 14 aprile 1988
              Il presidente-relatore: (firma illeggibile)

 88C1987