P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 22 aprile 1982, n. 643, in riferimento all'art. 3 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso; Ordina che, a cura della segreteria, copia della presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e che di essa sia data comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Roma il 14 aprile 1988 Il presidente-relatore: (firma illeggibile) 88C1987