P. Q. M.
    Ritiene  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 illegittimita'  costituzionale  (sollevata  nelle  note   autorizzate
 all'udienza  del  14  novembre 1988 dalla ricorrente) degli artt. 69,
 decimo comma, della legge n. 392/1978 (nella  nuova  formulazione  di
 cui alla legge 6 febbraio 1987, n. 15) e 2, quarto comma, della legge
 n. 15/1987, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione nella
 parte  in  cui  si  stabilisce  che  il conduttore di immobili ad uso
 diverso da abitazione, per il periodo di occupazione successivo  alla
 scadenza  del  vecchio contratto e fino alla data di rilascio fissata
 dal giudice o alla decorrenza di un nuovo contratto, non e' tenuto  a
 corrispondere  se  non  il canone, maggiorato di un aumento in misura
 prefissata dalla legge, e neppure a risarcire il danno ex  art.  1591
 del c.c.;
    Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;
    Sospende il presente giudizio.
      Napoli, addi' 14 novembre 1988
                          Il pretore: DE BIASE

 88C1996