P. Q. M. Ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale (sollevata nelle note autorizzate all'udienza del 14 novembre 1988 dalla ricorrente) degli artt. 69, decimo comma, della legge n. 392/1978 (nella nuova formulazione di cui alla legge 6 febbraio 1987, n. 15) e 2, quarto comma, della legge n. 15/1987, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione nella parte in cui si stabilisce che il conduttore di immobili ad uso diverso da abitazione, per il periodo di occupazione successivo alla scadenza del vecchio contratto e fino alla data di rilascio fissata dal giudice o alla decorrenza di un nuovo contratto, non e' tenuto a corrispondere se non il canone, maggiorato di un aumento in misura prefissata dalla legge, e neppure a risarcire il danno ex art. 1591 del c.c.; Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale; Sospende il presente giudizio. Napoli, addi' 14 novembre 1988 Il pretore: DE BIASE 88C1996