LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha pronunciato la seguente decisione sul ricorso proposto dalla S.p.a. Distillerie Franciacorta avverso acc. redditi Irpeg-Ilor 1979-80 e 1981-82; Letti gli atti; Sentite le parti presenti; Udito il relatore dott. Cusimano; RITENUTO IN FATTO La commissione, ai sensi dell'art. 34 del d.P.R. n. 636/1972, dispone la riunione al presente ricorso di quelli di cui al p.g. n. 9648, n. 9649 e n. 9650, per la evidente connessione oggettiva e soggettiva; Con separati avvisi di accertamento l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Brescia rettificava, agli effetti dell'Irpeg e dell'Ilor per gli anni 1979, 1980, 1981 e 1982 sulla base delle risultanze della verifica contabile effettuata dalla polizia tributaria di Brescia di cui al processo verbale dell'8 giugno 1984, la quale inviava altresi' rapporto all'autorita' giudiziaria per i provvedimenti di competenza; Avverso tali accertamenti presentava ricorso la societa', chiedendone la nullita' in quanto l'ufficio si sarebbe limitato a recepire gli elementi contenuti nel p.v. della p.t. di Brescia, per mancanza di analiticita', per illegittimita' delle riprese fiscali e per l'inesistenza dei maggiori ricavi accertati in evasione all'I.V.A. Con successiva memoria la societa' ricorrente, essendo in corso un procedimento penale avanti al Tribunale di Brescia per reato di evasione all'I.V.A., chiede la sospensione del giudizio in attesa della sentenza penale, ritenuta preminente e rilevante al fine di stabilire se vi sia stato o meno l'omissione dei ricavi. E, poiche' tale sospensione e' vietata dal primo comma dell'art. 12 della legge 7 agosto 1982, n. 516, chiede il rinvio alla Corte costituzionale di tale norma per illegittimita' costituzionale; Per ragioni di priorita', questa sezione ritiene di esaminare per prima tale questione, in quanto appare manifestamente fondata, per cui si presenta con carattere assorbente rispetto alle altre; L'art. 12 citato, statuendo che "in deroga a quanto disposto dall'art. 3 del c.p.p. il processo tributario non puo' essere sospeso" appare in aperto contrasto con gli artt. 2, 3, 24 e 53 della Costituzione; L'art. 2 della Costituzione stabilisce che "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo". Con l'approvazione dell'art. 12 della legge n. 516/1982 il legislatore, abolendo la "pregiudiziale tributaria", non riconosce ne' garantisce i diritti inviolabili del cittadino, nella fattispecie il diritto della societa' di chiedere la sopensione di un giudizio in materia tributaria in attesa che l'autorita' giudiziaria si pronunci sulla esistenza o meno del reato penale alla base della pretesa tributaria, pronuncia ritenuta fondamentale; In materia civile l'art. 295 del c.p.c. sancisce la sospensione del processo per pregiudiziale penale; Perche' in materia tributaria al contribuente non deve essere riconosciuto lo stesso diritto? Il processo tributario e' modellato su quello civile e non esiste quindi alcuna ragione perche' le due fattispecie siano trattate in modo diverso. Questa disparita' di trattamento contrasta con l'art. 3 della Costituzione che sancisce "l'eguaglianza di tutti davanti alla legge", eguaglianza che in tal modo non viene piu' rispettata. L'art. 12 citato inoltre, escludendo al giudice tributario la possibilita' di sospendere il giudizio in pendenza di un processo penale, il cui giudicato e' ritenuto influente sulla decisione della controversia tributaria, limita il diritto di difesa, diritto che spetta ad ogni cittadino in base all'art. 24 della Costituzione; Quindi anche da questo punto di vista non e' manifestamente infondata la sua incostituzionalita'; Il processo penale infatti offre al ricorrente, imputato di reati fiscali, maggiori garanzie e quindi una maggiore possibilita' di difesa, non fosse altro perche' nel processo penale e' ammessa la prova testimoniale, esclusa invece nel processo tributario. E poi possono esserci anche delle circostanze non conosciute dai giudici tributari, perche' vincolati dal segreto dell'istruttoria in corso; I poteri del giudice penale sono inoltre maggiori, per cui i risultati circa l'accertamento dei fatti, nel caso specifico notevoli vendite in evasione d'I.V.A., sono piu' attendibili; Da tali risultati il giudice tributario puo' realmente appurare la reale capacita' contributiva del soggetto, in ragione della quale esso deve "concorrere alle spese pubbliche", secondo il disposto dell'art. 53 della Costituzione; Il giudicato penale, ai fini della decisione della presente contestazione volta a stabilire l'effettiva capacita' contributiva della societa', e' di primaria rilevanza; Vietare pertanto di sospendere il giudizio tributario in attesa del giudicato penale contrasta apertamente col citato art. 53; Questa sezione quindi, visti gli art. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.