P. Q. M.
    Ritiene  non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 dell'art. 12, primo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n.  429,
 convertito  con  modificazioni  nella legge 7 agosto 1982, n. 516, in
 relazione agli articoli 2, 3, 24 e 53 della Costituzione;
    Ordina  la  sospensione  del giudizio e la trasmissione degli atti
 alla Corte costituzionale:
    Disponendo che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei  Ministri  e
 sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
                           (Seguono le firme)

 88C2001