P. Q. M. Ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimita' dell'art. 12, primo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1982, n. 516, in relazione agli articoli 2, 3, 24 e 53 della Costituzione; Ordina la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale: Disponendo che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. (Seguono le firme) 88C2001