IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza sul ricorso n. 1334/1985,
 proposto  da  D'Amico  Santo,  rappresentato   e   difeso   dall'avv.
 Gianfranco  Fontana  ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in
 Brescia,  via  Solferino,  n.  51,  contro  la   regione   Lombardia,
 costituitasi  in  giudizio,  rappresentata  e difesa dagli avv. Paolo
 Bertoni ed Ezio Antonini ed elettivamente domiciliata presso il primo
 in  Brescia,  c.tto  S.  Agata  n.  22,  e nei confronti di Del Campo
 Salvatore ed altri, non costituitisi in giudizio, per  l'annullamento
 del  bando  di  concorso  g.r.l.  17  gennaio 1985, n. 18114, e della
 delibera g.r.l.  10  aprile  1985,  n.  50429,  con  la  quale  viene
 approvata la graduatoria di merito del concorso;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio della regione Lombardia;
    Viste  le  memorie  prodotte  dalle parti a sostegno delle proprie
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Designato  relatore  per la pubblica udienza del 15 luglio 1988 il
 cons. Francesco Mariuzzo;
    Uditi,  l'avv.  Gianfranco  Fontana  per  il  ricorrente  e l'avv.
 Giuseppe Porqueddu, in sostituzione dell'avv. Paolo Bertoni,  per  la
 regione;
    Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue;
                               F A T T O
    Con  ricorso notificato il 7 novembre 1985, il dott. Santo D'Amico
 ha impugnato il bando di concorso  indetto  con  decreto  17  gennaio
 1985,  n.  18114,  del  presidente  della  giunta  regionale,  per la
 copertura  di  centocinquantadue  posti   della   seconda   qualifica
 funzionale  dirigenziale,  nonche'  la  delibera  10  aprile 1985, n.
 50429, con cui la giunta regionale ha  approvato  la  graduatoria  di
 merito del concorso stesso, allegandone la illegittimita':
      1) per violazione dell'art. 11 delle disposizioni preliminari al
 codie civile,  per  eccesso  di  potere  sotto  vari  profili  e  per
 violazione   dell'art.  51  della  Costituzione,  poiche'  la  giunta
 regionale avrebbe dato  applicazione,  in  sede  di  valutazione  dei
 titoli  di  carriera,  alla  sopravvenuta  l.r. 27 marzo 1985, n. 22,
 erroneamente reputata quale legge di interpretazione autentica  della
 precedente l.r. 29 novembre 1984, n. 60;
      2) per violazione dell'art. 12 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9,
 e dell'articolo unico, terzo comma, della l.r.  26  agosto  1972,  n.
 29,   non  essendo  stata  assicurata  un'idonea  salvaguardia  degli
 sviluppi di carriera  del  personale  statale  transitato  nei  ruoli
 regionali;
      3)  per  eccesso  di  potere  per  manifesta  ingiustizia  e per
 disparita'  di  trattamento,  poiche'  altri  dipendenti,  aventi  la
 qualifica  di  direttore  dei  centri  di  formazione  professionale,
 avrebbero  goduto  di   una   piu'   bnevola   valutazione   rispetto
 all'istante, in possesso della qualifica di capo ufficio;
      4) per violazione della l.r. 29 novembre 1984, n. 60, non avendo
 la  giunta  regionale  computato  le  supplenze  regolarmente  svolte
 dall'interessato;
      5)  per  violazione  dell'art. 11, secondo comma, e dell'art. 27
 della l.r. 6 ottobre 1979, n.  54,  oltre  che  dell'art.  5,  quarto
 comma,  n. 12, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, essendo stata omessa
 la valutazione della qualifica di invalido di guerra  del  padre  del
 deducente;
      6)  per  violazione  degli  artt. 25 e 51 della Costituzione, in
 relazione  ai  principi  della  irretroattivita'   della   legge   ed
 eguaglianza in sede di accesso ai pubblici uffici.
    La  regione Lombardia si e' costituita in giudizio, richiedendo la
 reiezione del gravame.
    Con  sentenza  interlocutoria  6  febbraio 1987, n. 61, la sezione
 autorizzava l'integrazione del contraddittori con pubblici  proclami,
 cui  il  deducente  dava  corso  con avviso pubblicato sul bollettino
 ufficiale del 18 marzo 1987.
    Successivamente,   con   atto  notificato  il  1›  febbraio  1988,
 l'interessato ha  dedotto  un  motivo  aggiunto,  allegando  di  aver
 conseguito  l'incarico  di dirigente di servizio a seguito di istanza
 inoltrata il 19 giugno 1981, per cui,  stante  la  retroattivita'  di
 siffatta   determinazione,  adottata  in  ottemperanza  al  giudicato
 amministrativo  in  precedenza  consolidatosi,  l'approvazione  della
 graduatoria finale apparirebbe ulteriormente ed autonomamente viziata
 per l'omesso computo dello spettante punteggio.
    Con   memorie,   le  parti  hanno  ulteriormente  sottolineato  le
 rispettive conclusioni, insistendo in particolare, la regione per  la
 declaratoria   di  inammissibilita'  della  censura  dedotta  in  via
 aggiunta.
    All'udienza  del 15 luglio 1988, il ricorso e' stato trattenuto in
 decisione.
                             D I R I T T O
    Come  si  e' piu' sopra ricordato, il ricorrente ha in questa sede
 impugnato   l'indizione   del   concorso   per   la   copertura    di
 centocinquantadue  posti  di  dirigente  regionale, seconda qualifica
 funzionale, nonche' la successiva graduatoria, nella quale lo  stesso
 e'  stato  collocato  come  idoneo  non  vincitore,  lamentandone  la
 illegittimita' sotto distinti profili di violazione  di  legge  e  di
 eccesso di potere.
    Con sentenza non definitiva in pari data n. 836/1988 la sezione ha
 disatteso, reputandola inammissibile, sia la censura dedotta  in  via
 aggiunta  che  il  primo  motivo,  nella  sola  parte in cui e' stata
 contestata la natura interpretativa della l.r. 27 marzo 1985, n.  22,
 riconosciuta, invero, come tale e, quindi essenzialmente retroattiva.
    Con  la seconda parte dello stesso mezzo il ricorrente ha allegato
 che l'anzidetta l.r. 27 marzo 1985, n. 22, sarebbe  intervenuta  dopo
 la  chiusura  dei  termini concorsuali, scadenti il 18 febbraio 1985,
 direttamente concretando eccesso di potere sotto vari profili.
    Premette,  infatti,  il  deducente che, in virtu' della vincolante
 interpretazione  discendente  da  quest'ultima  l.r.,  che  ha  fatto
 obbligo  di  considerare  quali  uffici  solo quelli istituiti con la
 anteriore l.r. 1› agosto 1979, n. 42,  e'  rimasta  esclusa  da  ogni
 possibile  valutazione  l'attivita'  dallo  stesso prestata fra il 21
 febbraio 1973 ed il 24 novembre 1980, quale responsabile dell'ufficio
 terzo I.P.A.B. e servizi socio-sanitari.
    La  dedotta  censura,  che investe direttamente il menzionato atto
 legislativo, involge conseguentemente una questione  di  legittimita'
 costituzionale,  prospettata  dal  ricorrente con l'ultimo motivo del
 ricorso introduttivo.
    Detta  questione  non  appare  manifestamente  infondata  e  deve,
 percio' essere rimessa all'esame della Corte costituzionale.
    Osserva,  al  riguardo,  il  collegio  che l'art. 36 della l.r. 29
 novembre 1984, n. 60, sulla base della  quale  e'  stata  indetta  ed
 approvata l'impugnata procedura concorsuale, prevede l'attribuzione a
 favore  dei   candidati   di   tre   distinti   punteggi,   afferenti
 rispettivamente  il  servizio di ruolo svolto nelle qualifche settima
 ed ottava, il titolo di studio posseduto e,  infine,  lo  svolgimento
 delle funzioni di responsabile di ufficio o di servizio.
    Sotto  un  primo  profilo,  non  pare  irrilevante, ai fini di cui
 all'art. 97 della Costituzione, la circostanza che la citata l.r.  27
 marzo  1985,  n.  22, e' stata approvata dopo la scadenza del termine
 per la presentazione dei documenti da parte dei partecipanti.
    Cio'  appare,  anzitutto,  influire  sulla  regola  in  precedenza
 stabilita per il concorso, accreditando il gia'  visto  art.  36  una
 lettura  certamente  piu'  ampia  rispetto a quella successivamente e
 vincolativamente   discendente   dalla    disposta    interpretazione
 autentica.
    La  lesione cosi' introdotta alle ragioni del ricorrente, il quale
 avrebbe potuto conseguire, nel  suo  diletto,  l'integrale  punteggio
 stabilito  per i titoli di carriera (quaranta punti), anziche' quelle
 in concreto attribuitoli (16,333 punti),  appare  cosi'  strettamente
 dipendente  dalla l.r. 27 marzo 1985, n. 22, che ha, per conseguenza,
 direttamente inciso sulle aspetttative di questi  pur  legittimamente
 consolidatesi,  per  di  piu'  oltre  la  scadenza del termine per la
 presentazione dell'istanza e dei documenti, da parte  del  ricorrente
 medesimo.
    Sotto  un  secondo  profilo,  non appare neppure estraneo a quanto
 suesposto il sospetto che  l'amministrazione  abbia  surrettiziamente
 inteso privilegiare la posizione acquisita da taluni dipendenti, piu'
 prossimi   all'area   delle   decisioni   politiche   e    di    alta
 amministrazione,  la  cui  partecipazione al concorso era sicuramente
 ben nota, indipendentemente dalla  formale  scadenza  del  suindicato
 termine,  eppero'  in  danno  di  altri,  se  del caso in possesso di
 maggiori titoli di  carriera,  anche  in  relazione  al  tempo  della
 rispettiva investitura ai relativi uffici.
    Tale  eventualita',  di  per  se'  solo  astrattamente percepibile
 nell'asettica trama della norma interpretativa,  acquista,  tuttavia,
 un  diverso  e  piu' pregnante rilievo, ove si consideri che, in ogni
 situazione del tipo  di  quella  in  cui  versava  l'istante,  alcuna
 possibilita' si configurava per i candidati di conseguire l'integrale
 punteggio dei titoli di carriera, articolati in un periodo massimo di
 dieci  anni,  che non poteva maturare, invero, per alcuno, decorrendo
 esso dalla data di entrata in vigore della l.r. 1›  agosto  1979,  n.
 42.
    Non puo' sottaacersi, poi, che ad un analogo ordine di conclusioni
 non si  sottrae  la  disciplina  precostituita  per  i  dirigenti  di
 servizio.
    Seppure debba convenirsi che, di fronte a situazioni non analoghe,
 la discrezionalita' del legislatore e' assai piu' ampia,  la  diversa
 disciploina   relativa  a  questi  ultimi,  anche  e  soprattutto  in
 dipendenza di quanto disposto dalla l.r.  27 marzo 1985, n. 22,  pare
 effettivamente  preordinata  a  favorirli rispetto ai responsabili di
 ufficio; e cio' essendo loro riservati venti punti per il solo  fatto
 di  avere avuto affidato il relativo incarico, diversamente da quanto
 stabilito per l'altra categoria  di  dipendenti,  per  i  quali  sono
 attribuiti  solo  quattro  punti  per  ogni anno di servizio prestato
 (rispetto  ai  sei  riconosciuti  per  i  respnsabili  dei   servizi,
 aggiuntivi  rispetto  alla  non  indifferente  dotazione iniziale); e
 cio', si sottolinea ancora, anche tenendo conto della  impossibilita'
 per  i  capi  degli uffici di maturare l'intero punteggio disponibile
 nell'ambito della procedura concorsuale.
    Ad  avviso  del  collegio  non pare cosi' manifestamente infondata
 l'affermazione  che,  una  parte,  ravvisa  una  possibile  fonte  di
 arbitrarieta'  legislativa  nella  l.r.  27 marzo 1985, n. 22, che ha
 reso  piu'  marcata  la  situazione   di   sperequazione   fatta   ai
 responsabili di ufficio, gia' tali prima dell'entrata in vigore della
 l.r. 1› agosto 1979,  n.  47,  e,  dall'altra,  individua  un'analoga
 questione  di  legittimita' costituzionale, laddove la stessa l.r. 29
 novembre 1984, n. 60, ha nettamente diversificato situazioni  pervero
 tra  loro  non identiche, ancorche' sostanzialmente espressione della
 medesima capacita' diretiva in capo ai singoli funzionari,  che  pure
 la  stessa  l.r.  mostra di voler far adeguatamente emergere, ai fini
 dell'attribuzione delle piu' elevate qualifiche dell'ordinamento  del
 personale  regionale:  in  buona  sostanza, sembra con cio' inciso il
 limite  della  ragionevolezza,  che  rende  la   relativa   questione
 prospettabile quale incidente di incostituzionalita'.
    Per  quanto  sopra  esposto,  che  trova  conferma di specie nelle
 sentenze 11 marzo 1988, n. 331, e 7 luglio 1988, n. 879, della  Corte
 costituzionale,  la  indicata questione deve essere rimessa all'esame
 di quest'ultima, ai sensi degli artt. 3 e 97 della Costituzione.