PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimita' costituzionale degli artt. 3, primo comma, 4, primo comma, e 6, secondo comma, della legge dal titolo "Recepimento della direttiva comunitaria n. 77/780 in materia creditizia", approvata dall'Assemblea Regionale Siciliana il 22 ottobre 1987; Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, lett. a, della predetta legge nella parte in cui attribuisce al Comitato Regionale per il Credito e il Risparmio (C.R.C.R.) il potere di determinare in via generale l'ammontare minimo del capitale o del fondo di dotazione cui subordinare il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito nel territorio della Regione siciliana; Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, secondo comma, della predetta legge, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana in riferimento all'art. 17, lett. e, dello Statuto della Regione siciliana (R.D. Lgs. 15 maggio 1946, n. 403), in relazione agli artt. 9, secondo comma, e 14 del d.P.R. 27 giugno 1985, n. 350, nonche' all'articolo unico, punto quarto, della legge 5 marzo 1985, n. 74. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C2006