PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  degli  artt.  3,  primo
 comma, 4, primo comma, e 6, secondo comma,  della  legge  dal  titolo
 "Recepimento   della  direttiva  comunitaria  n.  77/780  in  materia
 creditizia",  approvata  dall'Assemblea  Regionale  Siciliana  il  22
 ottobre 1987;
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma,
 lett. a, della predetta legge  nella  parte  in  cui  attribuisce  al
 Comitato Regionale per il Credito e il Risparmio (C.R.C.R.) il potere
 di determinare in via generale l'ammontare minimo del capitale o  del
 fondo  di  dotazione  cui subordinare il rilascio dell'autorizzazione
 allo svolgimento della raccolta del risparmio  e  dell'esercizio  del
 credito nel territorio della Regione siciliana;
    Dichiara  non  fondata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 7, secondo comma, della predetta legge, sollevata,  con  il
 ricorso  indicato  in  epigrafe,  dal  Commissario dello Stato per la
 Regione siciliana in riferimento all'art. 17, lett. e, dello  Statuto
 della  Regione  siciliana  (R.D.  Lgs.  15  maggio  1946, n. 403), in
 relazione agli artt. 9, secondo comma, e  14  del  d.P.R.  27  giugno
 1985, n. 350, nonche' all'articolo unico, punto quarto, della legge 5
 marzo 1985, n. 74.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                       Il redattore: BALDASSARRE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C2006