Ha  pronunciato  la seguente ordinanza nella controversia promossa
 dalla Societa' Nuova Spezia S.r.l. contro l'ufficio del  registro  di
 Sarzana;
                           RITENUTO IN FATTO
    Con  avviso  di  liquidazione  notificato  in  data  18 marzo 1983
 l'ufficio del registro di Sarzana  applicava  alla  societa'  attuale
 ricorrente,  oltre  all'imposta  Invim  decennale di L. 2.096.100, la
 sopratassa di pari importo per tardiva dichiarazione, sul presupposto
 che  la  dichiarazione,  trasmessa  all'ufficio  a mezzo del servizio
 postale, pur essendo stata  spedita  nei  termini,  era  pervenuta  a
 quest'ultimo  con  un  giorno  di  ritardo rispetto alla scadenza del
 termine.
    Ricorreva   il   contribuente  avverso  l'avviso  di  liquidazione
 limitatamente all'applicazione della sopratassa, sostenendo  la  tesi
 della tempestivita' della propria dichiarazione, ma la commissione di
 primo grado, con decisione in  data  30  aprile  1985,  rigettava  il
 ricorso.
    Avverso  tale decisione ha proposto ricorso la societa', eccependo
 la legittimita' costituzionale dell'art. 23  del  d.P.R.  26  ottobre
 1972,  n.  64,  nella  parte  in  cui non consente la riduzione della
 soprattassa per il caso di ritardata dichiarazione.
                         CONSIDERATO IN DIRITTO
    La  questione  appare  fondata.  Si  premette  che  il primo comma
 dell'art.  23  del  d.P.R.   n.   643/1972   prevede   una   perfetta
 equiparazione ai fini dell'applicazione della soprattassa per il caso
 dell'omissione e per quello del semplice ritardo nella  presentazione
 della   dichiarazione,  nel  mentre  all'ultimo  comma  del  predetto
 articolo pone un temperamento al rigore, veramente assai  discutibile
 sotto il profilo dell'opportunita', di tale equiparazione, prevedendo
 la possibilita'  di  una  graduazione  della  sanzione  in  relazione
 all'effettiva   gravita'   della   stessa   (altro  e'  omettere  una
 dichiarazione, altro e' ritardarla di un giorno|).
    In  realta'  l'esistenza  di  un  meccanismo di commisurazione tra
 effettiva entita' obiettiva e soggettiva della violazione ed  entita'
 della  sanzione  deve ritenersi doverosa per il legislatore delegato,
 in presenza di una norma positiva della legge di delegazione (legge 9
 ottobre  1971, n. 825, art. 10, n. 2) che prescrive espressamente che
 nelle disposizioni da emanare in materia di  sanzioni  doveva  essere
 stabilita  "la migliore commisurazione di esse" all'effettiva entita'
 soggettiva  ed  oggettiva  delle  violazioni.  In  realta'  pero'  il
 meccanismo di commisurazione previsto dall'art. 23, ultimo comma, del
 d.P.R. n. 643/1972 e' puramente teorico, visto che si fa  riferimento
 alle  riduzioni  in materia di soprattasse previste per le imposte di
 registro,  quando  invece  la  normativa  per  tale  imposta  prevede
 riduzioni  solamente  in  materia  di  pene pecuniarie e non anche di
 soprattasse.
    E  poiche' la presente controversia non puo' essere definita senza
 fare applicazione della  norma  in  questione,  di  cui  si  sospetta
 fondatamente  la  conformita'  alla  legge  di  delegazione  e quindi
 all'art. 76 della Costituzione, non resta che sollevare  la  relativa
 questione.