Ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia promossa dalla Societa' Nuova Spezia S.r.l. contro l'ufficio del registro di Sarzana; RITENUTO IN FATTO Con avviso di liquidazione notificato in data 18 marzo 1983 l'ufficio del registro di Sarzana applicava alla societa' attuale ricorrente, oltre all'imposta Invim decennale di L. 2.096.100, la sopratassa di pari importo per tardiva dichiarazione, sul presupposto che la dichiarazione, trasmessa all'ufficio a mezzo del servizio postale, pur essendo stata spedita nei termini, era pervenuta a quest'ultimo con un giorno di ritardo rispetto alla scadenza del termine. Ricorreva il contribuente avverso l'avviso di liquidazione limitatamente all'applicazione della sopratassa, sostenendo la tesi della tempestivita' della propria dichiarazione, ma la commissione di primo grado, con decisione in data 30 aprile 1985, rigettava il ricorso. Avverso tale decisione ha proposto ricorso la societa', eccependo la legittimita' costituzionale dell'art. 23 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 64, nella parte in cui non consente la riduzione della soprattassa per il caso di ritardata dichiarazione. CONSIDERATO IN DIRITTO La questione appare fondata. Si premette che il primo comma dell'art. 23 del d.P.R. n. 643/1972 prevede una perfetta equiparazione ai fini dell'applicazione della soprattassa per il caso dell'omissione e per quello del semplice ritardo nella presentazione della dichiarazione, nel mentre all'ultimo comma del predetto articolo pone un temperamento al rigore, veramente assai discutibile sotto il profilo dell'opportunita', di tale equiparazione, prevedendo la possibilita' di una graduazione della sanzione in relazione all'effettiva gravita' della stessa (altro e' omettere una dichiarazione, altro e' ritardarla di un giorno|). In realta' l'esistenza di un meccanismo di commisurazione tra effettiva entita' obiettiva e soggettiva della violazione ed entita' della sanzione deve ritenersi doverosa per il legislatore delegato, in presenza di una norma positiva della legge di delegazione (legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 10, n. 2) che prescrive espressamente che nelle disposizioni da emanare in materia di sanzioni doveva essere stabilita "la migliore commisurazione di esse" all'effettiva entita' soggettiva ed oggettiva delle violazioni. In realta' pero' il meccanismo di commisurazione previsto dall'art. 23, ultimo comma, del d.P.R. n. 643/1972 e' puramente teorico, visto che si fa riferimento alle riduzioni in materia di soprattasse previste per le imposte di registro, quando invece la normativa per tale imposta prevede riduzioni solamente in materia di pene pecuniarie e non anche di soprattasse. E poiche' la presente controversia non puo' essere definita senza fare applicazione della norma in questione, di cui si sospetta fondatamente la conformita' alla legge di delegazione e quindi all'art. 76 della Costituzione, non resta che sollevare la relativa questione.