IL PRETORE
    Sono  presenti  i  procuratori delle parti i quali insistono nelle
 rispettive istanze, eccezioni e difese;
    Il  pretore,  rilevato  cha  la  ricorrente,  titolare di pensione
 categoria  IR  a  carico  della  gestione  speciale  dei  coltivatori
 diretti,  mezzadri  e coloni, integrata al trattamento minimo, chiede
 il  riconoscimento  del  diritto  all'integrazione  anche  in  ordine
 all'altra pensione di cui fruisce, categoria SR a carico della stessa
 gestione;  rilevato  che  la  domanda  non  e'   allo   stato   della
 legislazione  accoglibile,  non  essendo  la  invocata sentenza della
 Corte costituzionale n.  314/1985  applicabile  alla  fattispecie  in
 esame,  che  e'  regolata  dall'art.  1, secondo comma, della legge 9
 gennaio 1963, n. 9 (elevazione dei trattamenti minimi di  pensione  e
 riodinamento  delle  norme  in  materia di previdenza dei coltivatori
 diretti, dei coloni e mezzadri);
      che  tale  norma esclude l'integrazione al minimo per coloro che
 percepiscono altre pensioni a carico dell'assicurazione  obbligatoria
 per  l'invalidita',  la vecchiaia ed i superstiti o di altre forme di
 previdenza sostitutive o che  hanno  dato  titolo  ad  esclusione  od
 esonero  da  detta  assicurazione,  ovvero  a  carico  della gestione
 speciale degli  artigiani  qualora,  per  effetto  del  cumulo  delle
 prestazioni,  il  pensionato  fruisca  di  un trattamento complessivo
 superiore al minimo;
      che  la  norma citata e' stata gia' dichiarata illegittima nella
 parte  in  cui  esclude  l'integrazione  al  minimo  della   pensione
 d'invalidita'  erogata  dal fondo speciale per i coltivatori diretti,
 mezzadri e coloni per i  titoli  di  pensione  diretta  dello  Stato,
 allorche'  per  effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo
 (Corte costituzionale, sentenza n. 102/1982), nonche' nella parte  in
 cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia
 erogata dal fondo speciale per  i  coltivatori  diretti,  mezzedri  e
 coloni   per   i   titolari   di   pensione  a  carico  dello  Stato,
 dell'I.N.A.D.E.L. o della regione siciliana, qualora, per effetto del
 cumulo,  venga  superato  il  suddetto  minimo (Corte costituzionale,
 sentenza n. 184, del 10-18 febbraio 1988);
    Ritenuto  che  le  medesime  argomentazioni  poste  a  base  delle
 ricordate decisioni sussistono  anche  nella  fattispecie  in  esame,
 apparendo  irragionevole  limitare  per gli ex coltivatori diretti ed
 equiparati, fino al 1› ottobre 1983 (data di decorrenza  della  nuova
 disciplina  sul  cumolo  dettata  dall'art.  6 del d.-l. 12 settembre
 1983, n. 463, convertito con legge 11  novembre  1983,  n.  638),  il
 diritto  alla integrazione al minimo della pensione di reversibilita'
 quando, per effetto del cumulo con la pensione di invalidita'  fruita
 a carico dello stesso fondo, sia superato il trattamento minimo;
    Ritenuto  pertanto  la  non  manifesta infondatezza e la rilevanza
 della questione, atteso che dalla decisione su di essa dipendera'  la
 sorte  della  richiesta  di  integrazione  fino  al 30 settembre 1983
 (mentre dal 1› ottobre 1983 la fattispecie e' regolata  dall'art.  6,
 3›  comma,  del  d.-l.  n.  463/1983,  convertito  con  la  legge  n.
 638/1983);