IL PRETORE Sono presenti i procuratori delle parti i quali insistono nelle rispettive istanze, eccezioni e difese; Il pretore, rilevato cha la ricorrente, titolare di pensione categoria IR a carico della gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, integrata al trattamento minimo, chiede il riconoscimento del diritto all'integrazione anche in ordine all'altra pensione di cui fruisce, categoria SR a carico della stessa gestione; rilevato che la domanda non e' allo stato della legislazione accoglibile, non essendo la invocata sentenza della Corte costituzionale n. 314/1985 applicabile alla fattispecie in esame, che e' regolata dall'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riodinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti, dei coloni e mezzadri); che tale norma esclude l'integrazione al minimo per coloro che percepiscono altre pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive o che hanno dato titolo ad esclusione od esonero da detta assicurazione, ovvero a carico della gestione speciale degli artigiani qualora, per effetto del cumulo delle prestazioni, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo superiore al minimo; che la norma citata e' stata gia' dichiarata illegittima nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione d'invalidita' erogata dal fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni per i titoli di pensione diretta dello Stato, allorche' per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo (Corte costituzionale, sentenza n. 102/1982), nonche' nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia erogata dal fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzedri e coloni per i titolari di pensione a carico dello Stato, dell'I.N.A.D.E.L. o della regione siciliana, qualora, per effetto del cumulo, venga superato il suddetto minimo (Corte costituzionale, sentenza n. 184, del 10-18 febbraio 1988); Ritenuto che le medesime argomentazioni poste a base delle ricordate decisioni sussistono anche nella fattispecie in esame, apparendo irragionevole limitare per gli ex coltivatori diretti ed equiparati, fino al 1 ottobre 1983 (data di decorrenza della nuova disciplina sul cumolo dettata dall'art. 6 del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con legge 11 novembre 1983, n. 638), il diritto alla integrazione al minimo della pensione di reversibilita' quando, per effetto del cumulo con la pensione di invalidita' fruita a carico dello stesso fondo, sia superato il trattamento minimo; Ritenuto pertanto la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione, atteso che dalla decisione su di essa dipendera' la sorte della richiesta di integrazione fino al 30 settembre 1983 (mentre dal 1 ottobre 1983 la fattispecie e' regolata dall'art. 6, 3 comma, del d.-l. n. 463/1983, convertito con la legge n. 638/1983);