P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude il diritto alla integrazione al minimo della pensione di reversibilita' erogata al fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per chi sia gia' titolare di pensione di invalidita' a carico della stessa gestione, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito; Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due camere del Parlamento. (Seguono le firme) 89C0050