P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuta  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9
 gennaio 1963, n. 9, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella
 parte in cui esclude il diritto alla  integrazione  al  minimo  della
 pensione   di   reversibilita'   erogata  al  fondo  speciale  per  i
 coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per chi sia gia' titolare  di
 pensione  di  invalidita' a carico della stessa gestione, qualora per
 effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito;
    Sospende  il  giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  che,  a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia  comunicata
 ai Presidenti delle due camere del Parlamento.
                           (Seguono le firme)

 89C0050