P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata l'eccezione, sollevata d'ufficio, di illegittimita' costituzionale dell'art. 349, ultimo comma, del c.p.p., nella parte in cui prevede che il segreto di polizia possa essere opposto dai singoli ufficiali o agenti di p.g. senza prevedere alcuna forma di verifica delle esigenze complessive di realizzazione della giustizia da parte di altro organo superiore investito di responsabilita' di livello governativo, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 109 della Costituzione; Ordina che gli atti del presente procedimento siano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale, e dispone che il procedimento rimanga sospeso sino alla definizione del procedimento incidentale di costituzionalita'; Ordina che la presente ordinanza venga notificata, a cura della cancelleria di questo ufficio, al Maniscalco, al p.m. e al Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, dandone inoltre comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Genova, addi' 28 febbraio 1987 Il giudice istruttore: MARTINELLI 89C0300