P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara   non  manifestamente  infondata  l'eccezione,  sollevata
 d'ufficio, di illegittimita'  costituzionale  dell'art.  349,  ultimo
 comma,  del  c.p.p.,  nella  parte  in  cui prevede che il segreto di
 polizia possa essere opposto dai singoli ufficiali o agenti  di  p.g.
 senza  prevedere  alcuna forma di verifica delle esigenze complessive
 di realizzazione della giustizia da parte di altro  organo  superiore
 investito  di  responsabilita'  di livello governativo, per contrasto
 con gli artt. 3, 24 e 109 della Costituzione;
    Ordina che gli atti del presente procedimento siano immediatamente
 trasmessi alla Corte costituzionale, e dispone  che  il  procedimento
 rimanga sospeso sino alla definizione del procedimento incidentale di
 costituzionalita';
    Ordina  che  la  presente ordinanza venga notificata, a cura della
 cancelleria di questo ufficio, al Maniscalco, al p.m. e al Presidente
 del Consiglio dei Ministri pro-tempore, dandone inoltre comunicazione
 ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Genova, addi' 28 febbraio 1987
                   Il giudice istruttore: MARTINELLI

 89C0300