P. Q. M. Visto l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 38, primo comma, 24, primo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale sollevata di ufficio e concernente l'art. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, come autenticamente interpretato dall'art. 1, primo comma, della legge 13 dicembre 1986, n. 912, nella parte in cui subordina il diritto degli eredi del mutilato od invalido civile di percepire le quote della prestazione assistenziale maturate dal de cuius alla data del decesso alla condizione che il decesso stesso sia avvenuto in epoca successiva al riconoscimento dell'inabilita'; Ordina la rimessione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio; Manda alla cancelleria per la notificazione del provvedimento alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la sua comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. Modena, addi' 4 ottobre 1988 (Seguono le firme) 89C0429