P. Q. M.
    Visto   l'art.  134  della  Costituzione,  l'art.  1  della  legge
 costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, l'art. 23 della legge 11  marzo
 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento
 agli artt. 38, primo comma, 24, primo comma, e 3, primo comma,  della
 Costituzione,  la  questione di legittimita' costituzionale sollevata
 di ufficio e concernente l'art. 12,  ultimo  comma,  della  legge  30
 marzo  1971,  n.  118,  come autenticamente interpretato dall'art. 1,
 primo comma, della legge 13 dicembre 1986, n. 912, nella parte in cui
 subordina  il  diritto degli eredi del mutilato od invalido civile di
 percepire le quote della prestazione assistenziale  maturate  dal  de
 cuius alla data del decesso alla condizione che il decesso stesso sia
 avvenuto in epoca successiva al riconoscimento dell'inabilita';
    Ordina  la  rimessione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale e
 sospende il giudizio;
    Manda alla cancelleria per la notificazione del provvedimento alle
 parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e  per  la
 sua  comunicazione  al  Presidente  del Senato della Repubblica ed al
 Presidente della Camera dei deputati.
      Modena, addi' 4 ottobre 1988
                           (Seguono le firme)

 89C0429