P. Q. M.
    Visto   l'art.  134  della  Costituzione,  l'art.  1  della  legge
 costituzionale 9 febbraio 1948,  n.  1,  l'art.  23  della  legge  11
 novembre 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante  e  manifestamente  infondata, con riferimento
 agli artt. 3, primo comma, 31, primo comma, e 38 secondo comma, della
 Costituzione,  la  questione di legittimita' costituzionale dell'art.
 5, quarto comma, del d.-l. 29 gennaio 1983,  n.  17,  convertito  con
 modificazioni   nella  legge  25  marzo  1983,  n.  79,  perche'  non
 attribuisce la maggiorazione degli assegni  familiari  stabilita  dal
 secondo    comma,    oltre    che    ai   titolari   delle   pensioni
 dell'assicurazione  generale  obbligatoria  per   l'invalidita',   la
 vecchia ed i superstiti, a carico del Fondo pensioni per i lavoratori
 dipendenti, nonche' ai titolari delle pensioni erogate dalle gestioni
 obbligatorie     di    previdenza    sostitutive    od    integrative
 dell'assicurazione generale obbligatoria
  dei  lavoratori  dipendenti, ovvero che ne comportino l'esclusione o
 l'esonero, anche ai titolari delle pensioni a carico  delle  gestioni
 speciali  per  l'assicurazione  obbligatoria  per  l'invalidita',  la
 vecchiaia ed i supersiti, dei coltivatori diretti, mezzadri,  coloni,
 artigiani  ed  esercenti  attivita'  commerciali,  o  quanto  meno ai
 titolari delle pensioni erogate  dalla  sola  gestione  speciale  per
 l'assicurazione obbligatoria degli artigiani;
    Sospende il giudizio;
    Ordina la rimessione degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone che l'ordinanza sia comunicata alle parti ed al Presidente
 del Consiglio dei Ministri e sia notificata al Presidente del  Senato
 della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.
      Modena, addi' 10 ottobre 1988.
                           (Seguono le firme)

 89C0430