P. Q. M. Visto l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, l'art. 23 della legge 11 novembre 1953, n. 87; Dichiara rilevante e manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, primo comma, 31, primo comma, e 38 secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, quarto comma, del d.-l. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1983, n. 79, perche' non attribuisce la maggiorazione degli assegni familiari stabilita dal secondo comma, oltre che ai titolari delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchia ed i superstiti, a carico del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti, nonche' ai titolari delle pensioni erogate dalle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive od integrative dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, ovvero che ne comportino l'esclusione o l'esonero, anche ai titolari delle pensioni a carico delle gestioni speciali per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i supersiti, dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani ed esercenti attivita' commerciali, o quanto meno ai titolari delle pensioni erogate dalla sola gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria degli artigiani; Sospende il giudizio; Ordina la rimessione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che l'ordinanza sia comunicata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia notificata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. Modena, addi' 10 ottobre 1988. (Seguono le firme) 89C0430