P. Q. M.
    Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 17, secondo  comma,  della  legge  11  marzo
 1988,  n.  67,  in  relazione all'art. 97 della Costituzione, nonche'
 degli artt. 59 e 60 della legge 10 febbraio  1953,  n.  62,  e  degli
 artt.  18  e 19 della legge regionale del Piemonte 12 agosto 1976, n.
 42,  e  successive  modificazioni  in  relazione  all'art.  97  della
 Costituzione   in   quato  non  prevedono  che,  dopo  l'annullamento
 giurisdizionale dell'atto negativo di controllo, il  controllo  debba
 essere  di  nuovo  esercitato nelle stesse forme e negli stessi tempi
 originariamente previsti;
    Sospende  il  presente  procedimento  ed ordina che gli atti siano
 immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  la  presente  ordinanza  sia  notificata a cura della
 segreteria alle parti costituite nonche' al Presidente del  Consiglio
 dei  Ministri  ed al presidente della giunta regionale del Piemonte e
 che la stessa sia comunicata anche al  Presidente  della  Camera  dei
 deputati,  a  quello del Senato della Repubblica ed al presidente del
 consiglio regionale del Piemonte.
    Cosi'  deciso in Torino, nella camere di consiglio dell'11 gennaio
 1989.
                           (Seguono le firme)

 89C0439