P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, secondo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in relazione all'art. 97 della Costituzione, nonche' degli artt. 59 e 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e degli artt. 18 e 19 della legge regionale del Piemonte 12 agosto 1976, n. 42, e successive modificazioni in relazione all'art. 97 della Costituzione in quato non prevedono che, dopo l'annullamento giurisdizionale dell'atto negativo di controllo, il controllo debba essere di nuovo esercitato nelle stesse forme e negli stessi tempi originariamente previsti; Sospende il presente procedimento ed ordina che gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della segreteria alle parti costituite nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al presidente della giunta regionale del Piemonte e che la stessa sia comunicata anche al Presidente della Camera dei deputati, a quello del Senato della Repubblica ed al presidente del consiglio regionale del Piemonte. Cosi' deciso in Torino, nella camere di consiglio dell'11 gennaio 1989. (Seguono le firme) 89C0439